Infiltrazioni di umidità nell'appartamento? L'inquilino deve pagare l'intero canone
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1317 del 13 novembre 2014 e depositata il 26 gennaio 2015, nel richiamare il proprio precedente e consolidato orientamento, ha affermato che “in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.
Le infiltrazioni lamentate dal conduttore non impedivano, secondo le risultanze della c.t.u. e fatte proprie dalla sentenza impugnata, il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano «blandamente» l’uso.
L’esistenza di modesti vizi non può, alla luce del sopra richiamato orientamento, giustificare la sospensione del pagamento del canone.
Infiltrazioni di umidità nell'appartamento? L'inquilino deve pagare l'intero canone
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1317 del 13 novembre 2014 e depositata il 26 gennaio 2015, nel richiamare il proprio precedente e consolidato orientamento, ha affermato che “in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.
Le infiltrazioni lamentate dal conduttore non impedivano, secondo le risultanze della c.t.u. e fatte proprie dalla sentenza impugnata, il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano «blandamente» l’uso.
L’esistenza di modesti vizi non può, alla luce del sopra richiamato orientamento, giustificare la sospensione del pagamento del canone.
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]
L'intelligenza artificiale entra sempre più frequentemente negli studi legali come strumento di supporto alla ricerca e alla redazione degli atti, ma il suo utilizzo non può prescindere da un rigoroso controllo umano. Lo ribadisce con [...]
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]

