L’imputato o la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria, cui sia stato notificato un decreto penale di condanna, può proporre opposizione, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, secondo la formula che segue:
– Opposizione a decreto penale di condanna.
Non senza segnalare che:
– L’opposizione deve essere depositata nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l’opponente;
– Il termine per la proposizione della opposizione, previsto a pena di inammissibilità, è di 15 giorni dalla notifica del decreto;
– L’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto impugnato, la data dello stesso ed il Giudice che lo ha emesso;
– L’indicazione dei motivi di impugnazione non è obbligatoria, potendo essere presentata opposizione anche sprovvista dei suddetti motivi;
– Con l’opposizione l’imputato, a norma dell’art. 461, comma 3 c.p.p., può chiedere al Giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero – a pena di decadenza – il giudizio abbreviato o il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.