Anatocismo, Banca Intesa condannata a restituire oltre 360mila euro

maggio 9th, 2014|Anatocismo bancario, Articoli|

Il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1101/13 emessa in data 10 giugno 2013 ha condannato Banca Intesa a restituire ad una S.r.l. la somma di oltre € 360.000, 00 quale restituzione di interessi composti addebitati in conto dal 1980 al 2005. Con questa importante sentenza il Tribunale ha dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi anche praticata dopo il giugno 2000.

Di fatti, la Delibera CICR 09.02.2000 –  norma creata ad hoc per tutelare gli istituti bancari preoccupati dal moltiplicarsi  delle richieste di rimborso – che aveva di fatto rilegittimato le banche alla produzione degli interessi anatocistici, consentiva ai correntisti di richiedere il rimborso degli interessi composti addebitati solo fino al giugno 2000 ma non oltre.

Con la suindicata sentenza il Tribunale di Treviso, andando contro la Delibera CICR e dichiarandola inefficace ed inapplicabile a quei contratti già in corso prima della sua entrata in vigore, ha consolidato un nuovo orientamento che si sta affermando sempre più diffusamente.

Nello specifico il Tribunale di Treviso ha stabilito che una clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi, anche se è stata accettata unilateralmente dalle parti, è nulla per violazione di legge se non è stata pattuita nuovamente dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR “la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR 09 febbraio 2000 non è legittima neppure nel caso in cui la Banca abbia rispettato le prescrizioni di cui all’art. 7) della stessa delibera CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido”.

Il principio espresso dal Tribunale di Treviso si sostanzia dunque nella necessità/obbligo dell’esistenza di un accordo contrattuale, successivo all’entrata in vigore della delibere del CICR del 09.02.2000 che preveda la periodicità di capitalizzazione al fine di considerare la stessa legittima per gli anni successivi al 2000.