L’atto di pignoramento immobiliare

Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto, onde ottenere il pagamento del proprio credito in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente a espropriazione forzata scegliendo tra tre tipologie che si distinguono a seconda dell’oggetto del bene pignorato (mobili, immobili, crediti…).

Ove, per esempio, intende pignorare un immobile di cui è titolare il debitore, deve necessariamente notificare, ai sensi e per gli effetti del’art. 555 e ss. c.p.c., il pignoramento immobiliare secondo la formula che segue:

Atto di pignoramento di immobili.

Non senza specificare che il pignoramento risulta valido ed efficace solo con la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui è ubicato l’immobile.