Avvocati cassazionisti: escluso il diritto di autodifesa davanti alla Suprema Corte

La II Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40715 del 2013, ha deciso che in sede penale, in mancanza di una previsione di legge ad hoc, l’autodifesa non possa ritenersi generalmente consentita.

La Corte ha infatti ritenuto infondata la tesi per la quale l’imputato, che nel caso di specie era abilitato all’esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori, sarebbe legittimato a difendersi da solo, in virtù dell’art. 6, comma 3, lett. c) CEDU (a norma del quale “ogni imputato ha diritto di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta”), rilevando come la normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale, non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché il diritto all’autodifesa non è assoluto, bensì limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni circa la presenza di avvocati davanti ai tribunali, allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.