Minori, se una madre abbandona il figlio neonato a cosa va incontro?

Caro Professore,

visti i molteplici e recenti casi di cronaca che mi colpiscono in quanto genitore, volevo chiederLe quali sono le conseguenze cui incorre una mamma che abbandona il figlio neonato, il quale conseguentemente muore.

La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

Giulia

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Gentile Giulia,

il quesito che mi pone ha certamente rilevanza penale. Infatti, ai sensi dell’art. 578 cod. pen. (delitto di infanticidio): “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni”. Il reato previsto nell’articolo citato appartiene alla categoria dei cosiddetti reati omissivi, ossia di quelle fattispecie delittuose consistenti nel mancato compimento di un’azione che la legge penale chiede di realizzare. E’ un delitto proprio in quanto richiede, ai fini della sua punibilità, che sia la madre a compierlo; questa, ai sensi dell’art. 40, co. 2, cod. pen. (“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), assumendo nei confronti del figlio minore la cosiddetta posizione di garanzia di protezione, ha il dovere morale e giuridico di preservare il neonato, data la sua incapacità naturale di potersi difendere dai pericoli che lo minacciano. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 578 cod. pen., la condotta deve essere posta in essere in “condizioni di abbandono materiale e morale”. Tale espressione concretizza la cosiddetta causa sceleris: le condizioni di abbandono materiale e morale (da intendersi come condizione di vita) si configurano quando la madre si trova in uno stato di solitudine, priva di rapporti sociali ed affettivi, anche quelli dei propri familiari, tali da causarle un grave turbamento spirituale che sfocia in un’alterazione della coscienza (Corte di Cassazione, Sez. Pen. I, sentenza del 7 ottobre 2010, n. 40993). E’ proprio la sussistenza di tale condizione di vita che permette la punibilità ai sensi del delitto di infanticidio invece che ai sensi della più grave fattispecie di cui all’art. 575 cod. pen. (delitto di omicidio).

Spero di aver risposto alla Sua domanda.

Cordialmente,

Sergio Scicchitano