
La revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.11881/2004, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha ritenuto oggettivamente revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare i versamenti eseguiti dalla società in bonis nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento stante l’effettivo conoscimento da parte dell’istituto di credito dello stato di difficoltà in cui versava la ditta.
Ribadisce il tribunale, infatti, ripercorrendo la pacifica giurisprudenza sul punto, che la conoscibilità del dissesto è equiparabile all’effettiva conoscenza dello stesso purché quest’ultima sia fondata su elementi che ogni operatore commerciale del settore avrebbe potuto percepire con applicazione dell’ordinaria diligenza.
Tale principio vale, continua il tribunale, a maggior ragione per gli istituti di credito che sono operatori economici particolarmente qualificati, con capacità tecniche ed organizzative che li rendono specialmente capaci a percepire tempestivamente i sintomi dello stato di insolvenza.
Commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 11811/2004
Sergio Scicchitano

La revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale
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Ribadisce il tribunale, infatti, ripercorrendo la pacifica giurisprudenza sul punto, che la conoscibilità del dissesto è equiparabile all’effettiva conoscenza dello stesso purché quest’ultima sia fondata su elementi che ogni operatore commerciale del settore avrebbe potuto percepire con applicazione dell’ordinaria diligenza.
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