Sanità: consulenze tecniche precluse ai medici pubblici
Con la sentenza n. 332 del 14 novembre 2012 viene ribadito dalla giurisprudenza tributaria che, per i liberi professionisti medici, le attività di consulenza tecnica non hanno alcuna attinenza con l’attività intramoenia allargata.
Di conseguenza, secondo i giudici, tale attività resta nell’ambito della cosiddetta attività libero professionale, soggetta al relativo regime fiscale e preclusa invece ai medici che optano per il regime di esclusiva.
Se dunque un medico apre in regime di esclusiva una partita IVA per poter svolgere – in maniera continuativa – l’attività di consulente tecnico, lo stesso svolgimento continuativo e non saltuario è elemento essenziale ai fini dell’assoggettabilità al regime dell’IVA. Infatti se l’attività viene svolta in maniera saltuaria ciò rappresenta una lesione del principio di esclusività.
Dunque se le attività di consulenza medica giudiziale vanno assoggettate al regime IVA, esse non possono che rientrare nelle attività libero-professionali c.d. pure e, come tali, non consentite ai medici pubblici dipendenti, esclusi i particolari casi in cui vengano fatturate direttamente dall’azienda sanitaria di appartenenza del medico che sia stato preventivamente autorizzato a svolgerle.
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