Accertamento tecnico preventivo e principio di soccombenza: a chi spetta il pagamento?
Il Tribunale ordinario di Arezzo si è trovato a dirimere la questione se spettasse o meno al cliente rifondere le spese per l’accertamento tecnico preventivo richiesto dal medico per accertare la correttezza del suo modus operandi in una prestazione odontotecnica.
A seguito dell’intervento della Legge n. 80 del 2005 l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti “anche sulla persona dell’istante e, se questi vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta”.
La ratio dell’A.T.P. risiede quindi nell’intento di impedire l’irrimediabile dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito.
Nel corso di un procedimento sommario di cognizione, il medico richiedeva la condanna del cliente alla rifusione delle spese da lui preventivamente sostenute in occasione dell’A.T.P..
Il cliente resisteva alla richiesta sostenendo che la condanna alle spese può essere inflitta solo qualora il ricorso per A.T.P. risulti inammissibile o venga rigettato.
Nel caso di specie il Giudice, ritenuto accertato il corretto operato del dentista e dunque esclusa ogni forma di responsabilità, ha riconosciuto in capo al paziente una formale soccombenza che giustifica in capo al medesimo l’onere di rifondere tutte le spese sostenute dall’altra parte ivi comprese quelle delle precedenti fasi.
In conclusione, il Giudice adìto ha accolto il ricorso ex articolo 702- bis proposto dal medico e ha condannato il paziente al rimborso delle spese sostenute durante l’atp (compensi per il CTP e per il legale).
Dott.ssa Claudia Milli

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