Colpa medica, ammissibile il ricorso ex art. 696-bis
Con ordinanza del 12.3.2018 il Tribunale di Roma si è trovato a dove definire i confini di applicabilità della nuova disciplina delle colpa medica meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco.
Nello specifico la paziente di un dentista, lamentando l’erronea realizzazione di una protesi dentaria, conveniva in giudizio il professionista e la sua assicurazione per lo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo conciliativo come previsto dall’art. 8 della Legge Gelli.
La compagnia resisteva sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto la legge Gelli non risultava ancora applicabile per la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Per lo stesso motivo sosteneva, altresì, l’inammissibilità dell’azione intrapresa direttamente dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione.
In ultimo lamentava che l’atp conciliativo previsto dall’art. 696-bis c.p.c. non fosse applicabile all’accertamento del danno derivante da colpa medica qualora fosse in contestazione l’an della pretesa risarcitoria.
Con una interpretazione sistematica e coerente dei principi del Ns. ordinamento con quelli espressi dalla Legge Gelli-Bianco, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tutte le eccezioni sollevate dalla Compagnia.
Innanzitutto il Tribunale di Roma ha ricordato che la Legge 8 marzo 2017 n. 24 ha introdotto la necessità che tutte le parti che interverranno nel successivo giudizio di merito dovranno essere presenti anche nell’ATP conciliativo.
Al fine di garantire tale partecipazione obbligatoria, seppure allo stato deve riconoscersi, a dire del Tribunale, non operante il litisconsorzio necessario né la chiamata diretta in giudizio della compagnia, per assenza dei decreti ministeriali, il Giudice potrà disporne la chiamata ex art. 107 c.p.c. in considerazione di esigenze di economia processuale.
Infatti è risaputo, continua il Tribunale, che non è opponibile alla compagnia le risultanze dell’atp a cui la stessa non è stata chiamata a partecipare.
Affinchè, dunque, l’atp abbia valore probatorio nel successivo giudizio di merito, nonché per salvaguardare le esigenze di economia processuale, la compagnia deve necessariamente presenziare all’accertamento tecnico preventivo.
In questi termini va considerata ammissibile la chiamata diretta da parte del danneggiato della Compagnia di Assicurazione del medico resistente anche alla luce della già prospettata azione di garanzia anticipata dal resistente nella memoria di costituzione nell’atp e della possibilità di disporre la stessa iussu iudicis.
Quanto all’applicabilità del ricorso previsto dall’art. 8 della Legge 24 del 2017, il Giudice ha concluso per la sua ammissibilità trattandosi di norma di natura processuale soggetto al principio del tempus regit actum (il ricorso infatti risultava depositato dopo il 1.4.2017 data di entrata in vigore della Legge Gelli).
Quanto infine al profilo dell’applicabilità dello strumento previsto dall’art. 696-bis c.p.c., il Tribunale ha confermato la sua ammissibilità anche quando si controverta sulla sussistenza della responsabilità professionale medica, essendo sufficiente che la non contestazione riguardi esclusivamente il fatto storico oggetto dell’accertamento tecnico (nel caso di specie il medico non contestava il rapporto con il paziente)..
In conclusione il Giudice ha respinto tutte le avverse eccezioni di inammissibilità del ricorso disponendo la richiesta consulenza nominando un perito per sottoporre a visita la ricorrente.
Avv. Gavril Zaccaria

Colpa medica, ammissibile il ricorso ex art. 696-bis
Con ordinanza del 12.3.2018 il Tribunale di Roma si è trovato a dove definire i confini di applicabilità della nuova disciplina delle colpa medica meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco.
Nello specifico la paziente di un dentista, lamentando l’erronea realizzazione di una protesi dentaria, conveniva in giudizio il professionista e la sua assicurazione per lo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo conciliativo come previsto dall’art. 8 della Legge Gelli.
La compagnia resisteva sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto la legge Gelli non risultava ancora applicabile per la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Per lo stesso motivo sosteneva, altresì, l’inammissibilità dell’azione intrapresa direttamente dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione.
In ultimo lamentava che l’atp conciliativo previsto dall’art. 696-bis c.p.c. non fosse applicabile all’accertamento del danno derivante da colpa medica qualora fosse in contestazione l’an della pretesa risarcitoria.
Con una interpretazione sistematica e coerente dei principi del Ns. ordinamento con quelli espressi dalla Legge Gelli-Bianco, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tutte le eccezioni sollevate dalla Compagnia.
Innanzitutto il Tribunale di Roma ha ricordato che la Legge 8 marzo 2017 n. 24 ha introdotto la necessità che tutte le parti che interverranno nel successivo giudizio di merito dovranno essere presenti anche nell’ATP conciliativo.
Al fine di garantire tale partecipazione obbligatoria, seppure allo stato deve riconoscersi, a dire del Tribunale, non operante il litisconsorzio necessario né la chiamata diretta in giudizio della compagnia, per assenza dei decreti ministeriali, il Giudice potrà disporne la chiamata ex art. 107 c.p.c. in considerazione di esigenze di economia processuale.
Infatti è risaputo, continua il Tribunale, che non è opponibile alla compagnia le risultanze dell’atp a cui la stessa non è stata chiamata a partecipare.
Affinchè, dunque, l’atp abbia valore probatorio nel successivo giudizio di merito, nonché per salvaguardare le esigenze di economia processuale, la compagnia deve necessariamente presenziare all’accertamento tecnico preventivo.
In questi termini va considerata ammissibile la chiamata diretta da parte del danneggiato della Compagnia di Assicurazione del medico resistente anche alla luce della già prospettata azione di garanzia anticipata dal resistente nella memoria di costituzione nell’atp e della possibilità di disporre la stessa iussu iudicis.
Quanto all’applicabilità del ricorso previsto dall’art. 8 della Legge 24 del 2017, il Giudice ha concluso per la sua ammissibilità trattandosi di norma di natura processuale soggetto al principio del tempus regit actum (il ricorso infatti risultava depositato dopo il 1.4.2017 data di entrata in vigore della Legge Gelli).
Quanto infine al profilo dell’applicabilità dello strumento previsto dall’art. 696-bis c.p.c., il Tribunale ha confermato la sua ammissibilità anche quando si controverta sulla sussistenza della responsabilità professionale medica, essendo sufficiente che la non contestazione riguardi esclusivamente il fatto storico oggetto dell’accertamento tecnico (nel caso di specie il medico non contestava il rapporto con il paziente)..
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