Ammissibilità ricorso: conferimento procura solo dopo pubblicazione sentenza
Con sentenza n. 9513/2016, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, affinché un ricorso sia ammissibile, la procura apposta in margine o in calce all’atto deve essere conferita solamente dopo essere stata pubblicata la sentenza che si intende impugnare.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione, indicando nel ricorso di essere rappresentati e difesi dal proprio Avvocato munito di procura speciale rilasciata in calce al precedente ricorso incardinato davanti la Corte d’Appello.
Secondo quanto è statuito dall’art. 83, comma 3 c.p.c.: La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso (…). La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
Vien da se che la procura speciale conferita per il ricorso in Cassazione non può essere la medesima rilasciata nell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con il provvedimento avverso cui viene proposto ricorso.
Già precedentemente la stessa Cassazione si era pronunciata sul punto, non lasciando spazi alla libera interpretazione dell’art. 365 c.p.c.
Infatti ormai è orientamento consolidato che la procura speciale, rilasciata all’Avvocato, che difende e rappresenta la parte, e necessaria per la proposizione del ricorso in Cassazione, deve essere necessariamente conferita dopo la pubblicazione del provvedimento, avverso il quale viene proposto ricorso, ed esclusivamente in riferimento alla fase di legittimità.
Pertanto il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, essendo stato proposto in mancanza di una valida procura speciale.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini

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Secondo quanto è statuito dall’art. 83, comma 3 c.p.c.: La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso (…). La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
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