
L'istanza di autorizzazione al pignoramento di beni ubicati in luoghi appartenenti a terzi ex art. 513, comma III, c.p.c.
Come stabilito dal III comma dell’art. 513 c.p.c., nella fase di ricerca delle cose da sottoporre a pignoramento, il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
A tal fine il creditore deve depositare apposita istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui sono ubicate le cose di proprietà del debitore anche se differente dal Giudice dell’esecuzione.
- Il pignoramento previsto dal III comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo solo la materiale disponibilità della cosa da parte del debitore medesimo.
- Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni mobili di cui al pignoramento avrà l’onere di fornire la prova del titolo di questa.
- Al terzo che rivendichi la proprietà di detti beni si richiede altresì la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione.

L'istanza di autorizzazione al pignoramento di beni ubicati in luoghi appartenenti a terzi ex art. 513, comma III, c.p.c.
Come stabilito dal III comma dell’art. 513 c.p.c., nella fase di ricerca delle cose da sottoporre a pignoramento, il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
A tal fine il creditore deve depositare apposita istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui sono ubicate le cose di proprietà del debitore anche se differente dal Giudice dell’esecuzione.
- Il pignoramento previsto dal III comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo solo la materiale disponibilità della cosa da parte del debitore medesimo.
- Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni mobili di cui al pignoramento avrà l’onere di fornire la prova del titolo di questa.
- Al terzo che rivendichi la proprietà di detti beni si richiede altresì la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione.
Recent posts.
Il delitto di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., si colloca tradizionalmente tra i reati contro il patrimonio mediante frode, ma presenta una spiccata dimensione plurioffensiva, in quanto volto a tutelare non solo il patrimonio in [...]
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]
Recent posts.
Il delitto di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., si colloca tradizionalmente tra i reati contro il patrimonio mediante frode, ma presenta una spiccata dimensione plurioffensiva, in quanto volto a tutelare non solo il patrimonio in [...]
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]

