Revocatoria fallimentare
In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.
In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.
Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.
Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Revocatoria fallimentare
In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.
In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.
Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.
Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Recent posts.
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un [...]
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un [...]
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]

