Condominio, tutela diritti comuni: a chi spetta agire in giudizio?
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16562/2015, ha ritenuto di voler dare continuità al principio per cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione.
In particolare la Corte ha affermato di non poter seguire il diverso principio talvolta affermato in alcune decisioni di legittimità, “che escluderebbe la legittimazione del singolo condomino in caso di inerzia dell’Amministratore nelle ipotesi in cui si impugnino deliberazioni dell’assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune”.
Infatti il Condominio è ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e nonostante l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario, i singoli condomini possono agire a difesa di diritti comuni e possono, conseguentemente, intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione, nell’inerzia dell’amministratore.
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In particolare la Corte ha affermato di non poter seguire il diverso principio talvolta affermato in alcune decisioni di legittimità, “che escluderebbe la legittimazione del singolo condomino in caso di inerzia dell’Amministratore nelle ipotesi in cui si impugnino deliberazioni dell’assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune”.
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