Muro condominiale, quando è possibile aprire una finestra
Con sentenza n. 53/2014 la Suprema Corte si trova a valutare la legittimità o meno della realizzazione da parte di un condomino sul terrazzo di copertura di due manufatti in profilato in ferro e pannelli nonché di una finestra sul muro condominiale con affaccio sulla chiostrina.
Quanto alla costruzione di due piccoli manufatti sul terrazzo di proprietà esclusiva, la Cassazione afferma che è vietata solo se rechi danno alle parti comuni dell’edificio. Dove per danno si fa riferimento, non solo al pregiudizio per la sicurezza e la stabilità del fabbricato, deterioramento di parti comuni causato dai lavori (es. infiltrazioni), ma anche all’alterazione del decoro architettonico.
Quanto all’apertura di una finestra sul muro perimetrale di un edificio che affaccia sulla chiostrina interna, avente le medesime dimensioni e caratteristiche estetiche e di quelle già esistenti, la Cassazione afferma che tali opere sono legittime purché non vadano a pregiudicare la stabilità, sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio, ovvero non siano dirette a menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, a non impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, a non alterare la destinazione a cui il bene è preposto.
Muro condominiale, quando è possibile aprire una finestra
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