Atto amministrativo: il TAR Campania sui requisiti di nullità
Con la sentenza TAR Campania n. 1540 del 19 marzo 2013, il Giudice Amministrativo ha evidenziato quali siano i requisiti dell’atto amministrativo a pena di nullità e quali siano invece delle mere irregolarità.
In particolare, secondo il TAR Campania, l’indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto.
Ed infatti detta pronuncia si rifà all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex pluribus, Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184) secondo cui: “la mancata indicazione del termine e dell’Autorità dinanzi alla quale impugnare un provvedimento amministrativo può integrare errore scusabile non automaticamente ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando l’inadempimento dell’Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione”.
Atto amministrativo: il TAR Campania sui requisiti di nullità
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In particolare, secondo il TAR Campania, l’indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto.
Ed infatti detta pronuncia si rifà all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex pluribus, Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184) secondo cui: “la mancata indicazione del termine e dell’Autorità dinanzi alla quale impugnare un provvedimento amministrativo può integrare errore scusabile non automaticamente ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando l’inadempimento dell’Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione”.
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