Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza 24.01.2023, n. 2044 ha rigettato le richieste dell’Amministrazione Finanziaria per la prescrizione decennale di sanzioni e interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento.
Nel ricorso, l’Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto che la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni tributarie era applicabile solo agli atti di contestazione e di irrogazione sanzioni. Diversamente, qualora la sanzione fosse irrogata insieme al tributo la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decennale. La Corte ha rigettato la tesi erariale osservando come la disciplina di legge non consenta distinzioni del genere, fanno distinzione solo le sanzioni riscosse in base a una sentenza passata in giudicato, per le quali, invece, opera sempre l’ordinario termine decennale.

Per quanto concerne gli interessi, la stessa ha osservato come il regime prescrizionale sia retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie, nonostante ancora una volta la difesa erariale avesse provato ad accostare il termine a quello del tributo di riferimento decennale. Ancora una volta la Cassazione non aderisce a questa interpretazione in quanto la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
La Cassazione ritiene le sanzioni e gli interessi prescrivibili in cinque anni, in quanto l’art 20 comma 3 del D.lgs. n 472/1997 stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e ai sensi dell’art 2948 comma 4 del c. c. che “si prescrivono in cinque anni …gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La Corte di Cassazione specifica, inoltre, che già con altra pronuncia la n. 12715 del 20 giugno 2016, aveva avuto modo di puntualizzare che la prescrizione di dieci anni riguarda il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni di norme tributari derivante da sentenza passata in giudicato.
Questa disciplina speciale della prescrizione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’Amministrazione Finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale e i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi.
Dott. Filippo D’Aniello

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Nel ricorso, l’Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto che la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni tributarie era applicabile solo agli atti di contestazione e di irrogazione sanzioni. Diversamente, qualora la sanzione fosse irrogata insieme al tributo la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decennale. La Corte ha rigettato la tesi erariale osservando come la disciplina di legge non consenta distinzioni del genere, fanno distinzione solo le sanzioni riscosse in base a una sentenza passata in giudicato, per le quali, invece, opera sempre l’ordinario termine decennale.

Per quanto concerne gli interessi, la stessa ha osservato come il regime prescrizionale sia retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie, nonostante ancora una volta la difesa erariale avesse provato ad accostare il termine a quello del tributo di riferimento decennale. Ancora una volta la Cassazione non aderisce a questa interpretazione in quanto la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
La Cassazione ritiene le sanzioni e gli interessi prescrivibili in cinque anni, in quanto l’art 20 comma 3 del D.lgs. n 472/1997 stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e ai sensi dell’art 2948 comma 4 del c. c. che “si prescrivono in cinque anni …gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La Corte di Cassazione specifica, inoltre, che già con altra pronuncia la n. 12715 del 20 giugno 2016, aveva avuto modo di puntualizzare che la prescrizione di dieci anni riguarda il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni di norme tributari derivante da sentenza passata in giudicato.
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Dott. Filippo D’Aniello
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