Esibizione di un documento in ritardo: la prova è ammissibile?

Alla luce di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22915/2023), il deposito tardivo di un documento prodotto su ordine del giudice non comporta l’inutilizzabilità della documentazione medesima a fini probatori. Dunque, la prova è da ritenersi pienamente ammissibile.

Relativamente alla vicenda processuale da cui trae origine la questione, il magistrato aveva emesso un ordine di esibizione di alcuni estratti conto nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ex art. 210 c.p.c.

In species, la questione concerneva la nullità di alcune clausole inerenti ai tassi di interesse dei conti correnti.

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Mentre i giudici di appello hanno condannato la banca al pagamento di alcune somme nei confronti della società debitrice, ritenendo inammissibili i documenti presentati dalla suddetta banca oltre la scadenza del termine stabilito dal giudice, a contrario, la Corte di Cassazione, ha statuito che la presentazione tardiva di un documento non pregiudica la validità dello stesso ai fini della prova. Tale prova documentale, pertanto, deve essere presa in considerazione dal giudice.

A ulteriore conferma del principio sancito dalla Corte di Cassazione, l’art. 210 c.p.c. si limita a prevedere che “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma. Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. L’articolo in questione, dunque, tace in merito all’inutilizzabilità della documentazione prodotta su ordine del giudice, nell’ipotesi di presentazione tardiva.

Su questa scia, la Corte ha stabilito un precedente importante, statuendo che “l’inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta, in effetti, l’inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione derivante dalla possibilità, mediante l’intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un’altra cosa in possesso di un terzo o dell’altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l’accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice (Cass. n. 11671/2014; Cass. n. 25792/2018)”.

Dott.ssa Camilla Di Giammarco