Sicurezza prodotti: che tipo di danno può essere risarcito?
Ai sensi dell’articolo 124 del Codice dei Consumatori: “Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei suoi confronti la responsabilità del produttore”
Un prodotto viene definito difettoso quando non è sicuro per gli utilizzatori e dunque quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare.
Quando un prodotto è difettoso si può agire per il risarcimento nel termine di 10 anni da quando il prodotto viene immesso sul mercato. Il produttore è esente da responsabilità solo nel caso in cui dimostri di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui è stato messo in circolazione.

Altro caso in cui il produttore può sottrarsi alla responsabilità è individuabile nella circostanza che provi che tale difetto non era rilevabile utilizzando le normali conoscenze scientifiche e tecniche accessibili al tempo della commercializzazione del prodotto.
L’art. 132 Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) enuncia il principio secondo cui il produttore è responsabile dei danni causati a cose e/o persone se “il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.
QUALI DANNI SONO RISARCIBILI?
Ad essere risarcibili sono:
- Il danno alla salute/danno fisico: “il danno all’integrità psichica e fisica di una persona in sé e per sé considerata, a prescindere da qualsiasi effetto economico negativo”, definito dunque come il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- Il danno materiale, ovvero “la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso”, tuttavia, tale disposizione prevede due deroghe:
- a) si deve trattare di una cosa “normalmente destinata all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”;
- b) il danno alla cosa è risarcibile “solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.
Dott.ssa Veronica Venturi
Dott.ssa Olga Cosentino

Sicurezza prodotti: che tipo di danno può essere risarcito?
Ai sensi dell’articolo 124 del Codice dei Consumatori: “Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei suoi confronti la responsabilità del produttore”
Un prodotto viene definito difettoso quando non è sicuro per gli utilizzatori e dunque quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare.
Quando un prodotto è difettoso si può agire per il risarcimento nel termine di 10 anni da quando il prodotto viene immesso sul mercato. Il produttore è esente da responsabilità solo nel caso in cui dimostri di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui è stato messo in circolazione.

Altro caso in cui il produttore può sottrarsi alla responsabilità è individuabile nella circostanza che provi che tale difetto non era rilevabile utilizzando le normali conoscenze scientifiche e tecniche accessibili al tempo della commercializzazione del prodotto.
L’art. 132 Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) enuncia il principio secondo cui il produttore è responsabile dei danni causati a cose e/o persone se “il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.
QUALI DANNI SONO RISARCIBILI?
Ad essere risarcibili sono:
- Il danno alla salute/danno fisico: “il danno all’integrità psichica e fisica di una persona in sé e per sé considerata, a prescindere da qualsiasi effetto economico negativo”, definito dunque come il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- Il danno materiale, ovvero “la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso”, tuttavia, tale disposizione prevede due deroghe:
- a) si deve trattare di una cosa “normalmente destinata all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”;
- b) il danno alla cosa è risarcibile “solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.
Dott.ssa Veronica Venturi
Dott.ssa Olga Cosentino
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

