EMERGENZA COVID: NON FONDATE LE CENSURE SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
L’introduzione dell’art. 83, co. 4, d.l. n. 18/2020 determina la sospensione della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. e delle misure cautelari diverse da questa ex art. 308 c.p.p., per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020.
In merito, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto, con sentenza n. 25222 del 7 settembre 2020, che tale disposizione non ha introdotto una “nuova” figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo, riconducibile alla norma generale prevista dall’art. 159, co. 1, c.p.
A riguardo non risulta essere leso il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall’art. 25, co. 2, Cost.
Sul tema, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in merito alla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dell’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 dai Tribunali di Siena, Spoleto, Crotone e Roma.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate in quanto non sussiste il contrasto con l’articolo 25, co. 2, della Costituzione né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117, co. 1, della stessa.
Mauro Giallombardo
Fonte foto: corte costituzionale

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L’introduzione dell’art. 83, co. 4, d.l. n. 18/2020 determina la sospensione della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. e delle misure cautelari diverse da questa ex art. 308 c.p.p., per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020.
In merito, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto, con sentenza n. 25222 del 7 settembre 2020, che tale disposizione non ha introdotto una “nuova” figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo, riconducibile alla norma generale prevista dall’art. 159, co. 1, c.p.
A riguardo non risulta essere leso il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall’art. 25, co. 2, Cost.
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