
Rottamazione PVC: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nel fornire risposta ad un interpello di un contribuente ha fornito rilevanti delucidazioni sulla rottamazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018.
Nelle specie il contribuente chiedeva, tra gli altri, di poter sapere se avesse potuto beneficare comunque della rottamazione dei PVC ove avesse impugnato l’avviso di accertamento emesso sulla base del suddetto verbale.
Per l’Agenzia “non hanno, fra l’altro, effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:
– la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
– la presentazione di istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata”.
Avv. Sergio Scicchitano

Rottamazione PVC: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
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Nelle specie il contribuente chiedeva, tra gli altri, di poter sapere se avesse potuto beneficare comunque della rottamazione dei PVC ove avesse impugnato l’avviso di accertamento emesso sulla base del suddetto verbale.
Per l’Agenzia “non hanno, fra l’altro, effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:
– la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
– la presentazione di istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata”.
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