Mancata comunicazione alla Cassa Forense del reddito professionale: prescrizione in 5 anni
“La sanzione pecuniaria comminata per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dell’ammontare del reddito professionale ha natura amministrativa ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17258 del 02.07.2018.
La pronuncia in discorso aveva preso avvio dall’impugnazione, da parte dell’Avvocato A.E., di una cartella esattoriale con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense intimava, al predetto Avvocato, il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogatagli a causa del mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori.
Il Tribunale adito, accogliendo la domanda attrice, annullava la cartella impugnata.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, riconosciuto la natura amministrativa della sanzione pecuniaria in discorso e conseguentemente l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della L. n.689 del 1981.
Avverso la predetta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense adiva la Corte d’Appello di Reggio Calabria la quale, conformandosi alle considerazioni giuridiche elaborate dal Giudice di primo grado, respingeva il gravame proposto.
Contro la pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense presentava ricorso per Cassazione.
I Giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie, hanno ritenuto di dover dare continuità al consolidato orientamento secondo cui “la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 17, comma 4, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori”.
Gli Ermellini hanno pertanto rigettato il ricorso presentato dalla Cassa Nazionale Forense, confermando quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
Dott. Elio Pino

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“La sanzione pecuniaria comminata per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dell’ammontare del reddito professionale ha natura amministrativa ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17258 del 02.07.2018.
La pronuncia in discorso aveva preso avvio dall’impugnazione, da parte dell’Avvocato A.E., di una cartella esattoriale con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense intimava, al predetto Avvocato, il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogatagli a causa del mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori.
Il Tribunale adito, accogliendo la domanda attrice, annullava la cartella impugnata.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, riconosciuto la natura amministrativa della sanzione pecuniaria in discorso e conseguentemente l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della L. n.689 del 1981.
Avverso la predetta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense adiva la Corte d’Appello di Reggio Calabria la quale, conformandosi alle considerazioni giuridiche elaborate dal Giudice di primo grado, respingeva il gravame proposto.
Contro la pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense presentava ricorso per Cassazione.
I Giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie, hanno ritenuto di dover dare continuità al consolidato orientamento secondo cui “la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 17, comma 4, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori”.
Gli Ermellini hanno pertanto rigettato il ricorso presentato dalla Cassa Nazionale Forense, confermando quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
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