Spese processuali: paga l'avvocato difensore se sprovvisto di procura alle liti
Con ordinanza n. 15895/17, depositata il 26 giugno, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di spese processuali nel caso in cui l’atto sia privo di procura.
Nel caso di specie, il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme a titolo di differenze retributive da parte della datrice di lavoro in favore della dipendente.
Il giudizio, dopo il primo e secondo grado, veniva impugnato dinanzi ai Giudici di legittimità; tuttavia, il difensore del ricorrente, nell’intestazione del ricorso per Cassazione, dichiarava di rappresentare e difendere il proprio cliente sulla base di delega apposta in calce al ricorso d’appello.
Stante ciò, i Magistrati della Suprema Corte ritenevano il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità inammissibile in quanto privo di procura rilasciata a tal fine dal cliente, specificando ad un tale riguardo che: “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
Gli Ermellini proseguivano sottolineando che la predetta inammissibilità non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. – come sostenuto dal legale del ricorrente nelle successive memorie – sia perché nel caso di specie la procura era del tutto assente e pertanto insuscettibile di sanatoria, sia perché il disposto della citata norma “risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito”.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, richiamando il principio di diritto secondo cui: “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”, dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano il difensore del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Con ordinanza n. 15895/17, depositata il 26 giugno, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di spese processuali nel caso in cui l’atto sia privo di procura.
Nel caso di specie, il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme a titolo di differenze retributive da parte della datrice di lavoro in favore della dipendente.
Il giudizio, dopo il primo e secondo grado, veniva impugnato dinanzi ai Giudici di legittimità; tuttavia, il difensore del ricorrente, nell’intestazione del ricorso per Cassazione, dichiarava di rappresentare e difendere il proprio cliente sulla base di delega apposta in calce al ricorso d’appello.
Stante ciò, i Magistrati della Suprema Corte ritenevano il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità inammissibile in quanto privo di procura rilasciata a tal fine dal cliente, specificando ad un tale riguardo che: “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
Gli Ermellini proseguivano sottolineando che la predetta inammissibilità non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. – come sostenuto dal legale del ricorrente nelle successive memorie – sia perché nel caso di specie la procura era del tutto assente e pertanto insuscettibile di sanatoria, sia perché il disposto della citata norma “risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito”.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, richiamando il principio di diritto secondo cui: “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”, dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano il difensore del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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