Musica ad alto volume dell’affittuario: risolto il contratto
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, con sentenza n. 2395/2016, depositata il 7 settembre 2016, ha affermato che, in tema di locazione di un’abitazione facente parte di un condominio, è possibile risolvere il contratto per inadempimento del conduttore qualora lo stesso non rispetti le norme previste dal regolamento condominiale, così come accettate al momento della stipula del contratto di locazione.
Secondo dottrina e giurisprudenza il regolamento condominiale dev’essere rispettato tanto dal proprietario dell’immobile quanto dal locatario, di talché con riguardo a quest’ultimo, l’art. 1587 c.c. prevede che il conduttore debba usare la cosa locata in base all’uso stabilito nel contratto o quantomeno in base a quello che può desumersi dalle circostanze; sicché la mancata osservazione delle norme contenute nel regolamento di condominio costituisce, senza dubbio, causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel caso di specie, il proprietario dell’immobile conveniva in giudizio il locatario dello stesso per chiedere la risoluzione anticipata del contratto a causa di inadempimento.
Il conduttore dell’appartamento, secondo quanto sostenevano il proprietario e gli altri condomini, aveva più volte violato la norma del regolamento di condominio che non permette di assumere condotte che rechino disturbo ai vicini.
Costituitosi in giudizio, il conduttore “inadempiente”, pur non negando in assoluto la realizzazione delle condotte imputategli, ne sminuiva la loro portata e gravità.
A conclusione del giudizio così instaurato, non essendo stata raggiunta alcuna prova che confermasse quanto dedotto dal conduttore, il Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dal proprietario dell’immobile locato, disponeva la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento.
Dott.ssa Carmela Giovannini

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