
Il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione della causa (ex artt. 308 e 178 c.p.c.)
Nel caso in cui il Giudice Istruttore, che non operi nella veste di Giudice Unico, dichiari con ordinanza l’estinzione del processo, la parte, che ritenga ingiusta tale dichiarazione, potrà proporre reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c. secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- Il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla pronuncia della stessa, qualora questa sia avvenuta fuori udienza;
- “Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza o con ricorso al giudice istruttore”.

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