Omogenitorialità: giudice Napoli ordina trascrizione sentenza di adozione francese

aprile 15th, 2016|Articoli|

Ancora una volta è la giurisprudenza ad intervenire per tutelare diritti che, almeno all’apparenza, non sono normativamente tutelati. Ed infatti, la corte di appello di Napoli, con ordinanza del 30 marzo 2016, ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi di adozione dei figli delle coniugi, di ciascuna madre richiedente. Le due donne, entrambe di nazionalità francese ma residenti in Italia, avevano dato alla luce due figli con una pratica di inseminazione artificiale. A coronamento della relazione amorosa di oltre trent’anni le ricorrenti avevano contratto matrimonio civile in un comune della Francia in virtù della legge francese n. 404 del 17.5.2013.

La richiesta di trascrizione di detto matrimonio in Italia veniva rigettata dal Tribunale. Medio tempore le donne depositavano innanzi al Tribunale Civile di Lille apposita istanza di adozione dei rispettivi figli biologici; istanze accolte con sentenze passate in giudicato. Tornate in Italia le donne si rivolgevano all’Ufficiale di Stato Civile italiano per chiedere la trascrizione di dette sentenze ma l’istanza veniva rigettata in quanto “le sentenze di adozione richiamavano come evento relativo alla filiazione” il matrimonio contratto in Francia, che era improduttivo di effetti in Italia.

Nel frattempo, il matrimonio delle donne veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del loro Comune di residenza a seguito di provvedimento della Corte d’appello di Napoli. Ed è proprio la Corte di Appello di Napoli a ordinare la trascrizione delle sentenze di adozione.

La Corte, richiamando la nozione di ordine pubblico internazionale elaborata dalla giurisprudenza – da intendersi “come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo” – nonché l’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare ex art. 8 CEDU ha ritenuto di non trovare ragioni “per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di adozione”.

Precisa ancora la Corte partenopea che “la predetta valutazione dei presupposti delle adozioni in parola appartiene al giudice francese che ha emesso le predette sentenze, mentre qui rileva solo che quell’apprezzamento non è contrario all’ordine pubblico”.

Avv. Ermelinda Strollo