L'atto di citazione davanti al Giudice di Pace

febbraio 7th, 2015|Articoli, Formulario, Formulario Civile|

Chiunque voglia introdurre una causa dinanzi un Ufficio del Giudice di Pace secondo il rito ordinario civile deve notificare alla controparte un atto secondo la formula che segue:

Atto citazione – Giudice di Pace

Non senza segnalare che:

– Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;

– Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro;

– È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

–     Tra la data di notifica della citazione e la data di udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 45 giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia;