Passo carrabile: sosta vietata anche al proprietario della licenza

novembre 5th, 2014|Articoli, Diritto civile|

Qualcuno pensa di poter sostare lui solo davanti al passo carraio di accesso esclusivo alla sua proprietà, senza per questo correre il rischio di essere multato. Ma non è così.

Difatti, il Tribunale di Genova, con la sentenza numero 11063 del 19 ottobre del 2012, ha stabilito che la licenza di accesso ai fondi e fabbricati laterali alla stradali (passi carrabili), a norma degli articoli 4 e 5 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740 (norme a tutela delle strade) non comprende la facoltà di sosta dei veicoli nell’area pubblica corrispondente al relativo “sbocco”, e ciò per la ragione che l’uso del suolo stradale per la sosta, come uso generale del bene demaniale, non può essere riservato a “determinati veicoli” se non per motivi di pubblico interesse (articolo 4, primo comma, sub b D.p.R. 15 giugno 1959, numero 393). Con la conseguenza che il divieto di sosta posto dall’articolo 115, quinto comma, sub b del citato DPR numero 393 del 1959 “allo sbocco dei passi carrabili” è operante anche nei confronti dei titolari delle relative licenze.

Innanzi tutto iniziamo con il dire che il passo carrabile si apre su una strada di proprietà pubblica la cui utilizzazione è soggetta a tutte le normative che regolano l’utilizzo di tali strade e che comprendono anche la sosta sulle stesse.

La definizione che il codice della strada dà di passo carrabile (art. 3) è quella di “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.

Il decreto legislativo n. 507793 (art. 44) definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”.

L’art. 158 comma 2 del CdS vieta la sosta “allo sbocco dei passi carrabili” quindi nella zona antistante gli stessi, perché il titolare del passo carrabile paga un’apposita tassa che gli consente l’accesso dei veicoli alla sua proprietà privata.

Ora se il titolare del passo carraio potesse sostarvi si avrebbe una parte del suolo pubblico (quello antistante il passo carraio) nel quale nessuno può giustamente sostare, per consentire l’accesso all’edificio privato da parte dei veicoli, ma per contro vi potrebbe sostare il proprietario dell’edificio perché non ostacolerebbe nessuno nell’accesso, si creerebbe così un’area di sosta esclusiva a favore di tale proprietario che invece non è previsto dalla vigente normativa.

Pertanto davanti a un passo carrabile è permesso solo al titolare della concessione la possibilità di transitare per accedere alla propria proprietà, ma né lui né altre persone (anche se autorizzate) possono lasciare la macchina in sosta poiché la zona adibita a passo carrabile è demaniale e non privata.