Amministrazione straordinaria grandi aziende: requisito dimensioni riferibile alla singola impresa

febbraio 10th, 2014|Articoli, Diritto fallimentare|

Con la sentenza n. 6648 del 15 marzo 2013, la Suprema Corte ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il requisito dimensionale indicato nell’art. 2, lett. a), del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, deve essere accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale la medesima faccia parte”.

Da tal principio discende l’importante conseguenza che, anche nel caso in cui l’ammissione alla procedura venga chiesta da una pluralità di società costituenti un gruppo, è necessario che ciascuna di esse abbia un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno.