Casa, certificato di abitabilità: le conseguenze della mancata consegna
Con sentenza n. 629/2014 la Suprema Corte di Cassazione si sofferma ad accertare le conseguenze, in caso di stipula di un preliminare, della mancata consegna del certificato di abitabilità.
Al riguardo, gli Ermellini hanno affermato che: “Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. n. 1514 del 26/01/2006, rv. 586498).
E’ stato esclusa l’ipotesi di aliud pro alio, solo nel caso in cui sia intervenuto il successivo rilascio del certificato (vedi Cass. n. 6548 del 18/03/2010, rv. 611804), circostanza questa non avvenuta nel caso di specie.
Di talché, nel caso in esame, il promissario acquirente era legittimato a non concludere il definitivo in quanto il promittente venditore era inadempiente all’obbligo di consegnare il certificato di abitabilità.
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