La trasmissione di omologazioni a un soggetto diverso dal richiedente è da ritenersi nulla
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con una sentenza del 20/02/2013, ha stabilito che il trasferimento di omologazioni/approvazioni a un soggetto diverso dal titolare/richiedente si deve ritenere nullo.
Infatti, il regolamento di esecuzione al Codice della Strada prevede che la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Di conseguenza, le omologazioni rilasciate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente e non possono essere trasmesse a soggetti diversi pur facenti parte del medesimo gruppo societario, essendo la citata disposizione inderogabile.
Nel caso esaminato dal Giudice, la società che gestisce le autostrade italiane aveva ottenuto l’omologazione dell’apparecchiatura SICve (Sistema Informativo Controllo velocità)-VERGILIUS con Decreto Dirigenziale n.3999 del 24/12/04 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta dalla stessa società.
Successivamente, detta omologazione ed approvazione è stata trasferita ad altra società subentrata alla precedente società nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità (SICve).
Secondo il Giudice di Pace il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla prima società alla seconda società, ed avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Questo perché le omologazioni rilasciate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile.
In conclusione, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle.
La trasmissione di omologazioni a un soggetto diverso dal richiedente è da ritenersi nulla
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Infatti, il regolamento di esecuzione al Codice della Strada prevede che la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Di conseguenza, le omologazioni rilasciate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente e non possono essere trasmesse a soggetti diversi pur facenti parte del medesimo gruppo societario, essendo la citata disposizione inderogabile.
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Successivamente, detta omologazione ed approvazione è stata trasferita ad altra società subentrata alla precedente società nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità (SICve).
Secondo il Giudice di Pace il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla prima società alla seconda società, ed avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
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