Contratto a canone agevolato, è legittimo che l’affitto aumenti nel tempo?

febbraio 6th, 2013|Risposte di Scicchitano|

Egregio Professore,

risiedo in un immobile di proprietà della Regione con contratto di affitto a canone agevolato ormai da moltissimi anni.

In precedenza l’immobile era condotto in locazione da mio padre (il primo contratto risale all’anno 1988), a cui io sono subentrato nel contratto dopo la sua morte, continuando a godere per diversi anni della locazione al medesimo canone agevolato, mai rivisto ed aggiornato fra le Parti mediante nuovo contratto di locazione.

Nell’anno 2010, successivamente alla disdetta del contratto di locazione per sua naturale scadenza da parte della Regione nel giugno 2007 ed all’invito della stessa alla stipula di un nuovo contratto nel dicembre del medesimo anno, ho sottoscritto con la Regione un nuovo contratto di locazione inerente il medesimo immobile.

Detto nuovo contratto è stato stipulato in base all’art. 2 co. 3 Legge n. 431/1998 ed il canone è stato determinato sulla base degli indici di locazione stabiliti di concerto con le Associazioni di Categoria.

Oggi mi trovo a corrispondere alla Regine un canone mensile di circa € 700, 00 (mentre in passato l’imposto corrisposto era notevolmente più basso) determinato ai sensi di un Accordo Integrativo Territoriale Aggiuntivo del marzo 2007 con le OO.SS. degli Inquilini.

Il nuovo canone di locazione che mi trovo a dover pagare è per me oneroso e mi chiedo se sia legittimo; ciò tenuto conto sia del fatto che nel medesimo stabile risiedono ancora oggi altri inquilini che, non avendo stipulato con la Regione un nuovo contratto di locazione, continuano a godere degli immobili assegnati ai vecchi canoni di locazione  (la Regione ha intrapreso contro di loro delle azioni legali ma ad oggi gli inquilini non sono ancora andati via); sia perché il nuovo contratto di locazione è notevolmente più alto rispetto a quello in precedenza versato sotto la vigenza del vecchio contratto.

 

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Egregio Signore,

con riguardo al primo motivo di doglianza che sottopone alla mia attenzione mi trovo costretto a rilevare che la stessa non è meritevole di apprezzamento.

La disparità di trattamento riscontrata non può essere adottata come giustificazione per un adeguamento al ribasso dell’attuale canone di locazione. Peraltro deve rilevarsi che la situazione in cui si trovano gli altri inquilini/occupanti dello stabile è senza dubbio irregolare perché non supportata da un titolo (vale a dire il contratto di locazione) che legittimi la loro permanenza nell’immobile.

Inoltre, stando a quanto da Lei comunicato, la Regione proprio in ragione della mancata sottoscrizione di nuovo contratto di locazione, ha intrapreso verso gli inquilini/occupanti dell’immobile sine titulo delle azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti.

Con riguardo poi al secondo motivo di doglianza, anche su tale punto si rileva che lo stesso non può ritenersi fondato. In primo luogo occorre tenere presente che la forte disparità fra il pregresso canone di locazione e quello attuale è dovuto unicamente al fatto che per un lunghissimo arco di tempo il canone di locazione dell’immobile de quo non è stato rivisto ed adeguato ai nuovi prezzi di mercato. Inoltre occorre considerare che l’attuale importo del canone di locazione non è stato determinato autonomamente dalla Regione ma, trattandosi di locazione agevolata, è stato stabilito sulla base degli indici di locazione stabiliti di concerto con le Associazioni di Categoria.

Ciò sta a significare che il canone di locazione in commento è stato determinato tenendo conto del valore medio di mercato degli immobili siti nella zona in cui si trova quello che qui interessa; il canone di locazione così ottenuto è stato poi ribassato, proprio in ragione della concertazione predetta con le Rappresentanze di Categoria, in considerazione del carattere agevolato della locazione da concludere.

Infine, deve considerarsi un ulteriore quanto fondamentale elemento, vale a dire l’avvenuta sottoscrizione da parte Sua, in maniera libera e consapevole, del nuovo contratto di locazione. Detta sottoscrizione ha determinato l’incrocio di volontà fra le Parti e la concorde accettazione di tutte le clausole contrattuali, fra cui appunto anche l’ammontare del canone di locazione che, anche per tale motivo, non può oggi essere messo in discussione.

In conclusione sono del parere che l’importo del nuovo canone di locazione richiesto non può considerarsi iniquo e che non è possibile ottenere un abbassamento del canone di locazione in commento in quanto il contratto (e con esso l’ammontare del canone) è perfettamente legittimo; né il raffronto con altri condomini dello stabile può ritenersi lecito e/o utile in tal senso.

Sergio Scicchitano