Condominio: la corretta individuazione del condomino moroso
Con la pronuncia in epigrafe è stato ribadito dal Tribunale di Tivoli l’obbligo da parte del condominio, qualora intenda recuperare gli oneri comuni, di individuare correttamente il condomino moroso sia in relazione ai suoi dati anagrafici sia in riferimento al fatto che sia il reale proprietario dell’appartamento.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Tivoli ha dichiarato nullo un decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio contro un soggetto non ben identificato e che comunque, all’epoca dell’emissione del titolo, non era più l’effettivo proprietario dell’immobile a cui si riferiva la morosità.
Con detta sentenza il Tribunale di Tivoli si è attenuto alla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità” (Cass. n. 5035/2002; Cass. n. 1627/2007 e Cass. n. 22089/2007).
Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 101 deL 26.01.2011
Sergio Scicchitano
Condominio: la corretta individuazione del condomino moroso
Con la pronuncia in epigrafe è stato ribadito dal Tribunale di Tivoli l’obbligo da parte del condominio, qualora intenda recuperare gli oneri comuni, di individuare correttamente il condomino moroso sia in relazione ai suoi dati anagrafici sia in riferimento al fatto che sia il reale proprietario dell’appartamento.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Tivoli ha dichiarato nullo un decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio contro un soggetto non ben identificato e che comunque, all’epoca dell’emissione del titolo, non era più l’effettivo proprietario dell’immobile a cui si riferiva la morosità.
Con detta sentenza il Tribunale di Tivoli si è attenuto alla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità” (Cass. n. 5035/2002; Cass. n. 1627/2007 e Cass. n. 22089/2007).
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