Relazione con un vip inventata: quando si configura la diffamazione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 743/14, ha riconosciuto come diffamatoria la falsa attribuzione ad una persona di una relazione sentimentale con un personaggio noto, tanto più che detta inesistente relazione veniva presentata come la ragione della carriera professionale del soggetto diffamato.
La pronuncia in commento si conforma ad altre precedenti di analogo tenore in cui la Suprema Corte (leggasi ad esempio Cass. n. 31912 del 18.04.2001) ha non solo riconosciuto la falsità delle notizie divulgate, ma ha espressamente escluso con riguardo alle stesse l’applicazione del diritto di critica.
A fare da corollario alla pronuncia in commento la Corte richiama Giurisprudenza stratificata in materia, per la quale il diritto di cronaca come anche quello di critica hanno quale condizione indefettibile quella della verità, reale o putativa, del fatto narrato e/o presupposto della critica stessa, intendendosi per “fatto narrato” non solo quello esplicitato in maniera chiara, precisa ed inequivocabile, ma anche quello che viene indotto nel lettore mediante il voluto accostamento di più espressioni in una successione che, logicamente ed inevitabilmente, tende alla narrazione implicita di un determinato fatto.
Da qui, prosegue la Corte, accertata la non veridicità del fatto presupposto della critica, è indubbio che l’attribuire ad una persona una falsa relazione sentimentale costituisce offesa alla reputazione così come tutelata dall’art. 595 c.p. e ciò malgrado ci si trovi innanzi ad un mutamento dei costumi sociali registratosi in questi ultimi anni.
Su detti presupposti, secondo la Corte di Appello di Milano, non possono ritenersi legittime, e quindi scriminate dal diritto di critica, le “opinioni” espresse dal Giornalista poiché le stesse non potevano non partire da dati veritieri, nei fatti tuttavia inesistenti.
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