Abusiva concessione di credito: quando il mutuo è nullo
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano concrete e ragionevoli prospettive di risanamento.
Il finanziamento non è abusivo per il solo fatto di essere concesso a un’impresa in difficoltà: il credito all’impresa in crisi può essere fisiologico, e anzi funzionale alla continuità aziendale, quando si inserisca in un percorso ragionevole di recupero o ristrutturazione.
Diviene invece patologico quando consente la prosecuzione artificiosa dell’attività di un soggetto ormai decotto, aggravando il dissesto e pregiudicando la garanzia patrimoniale dei creditori. Il discrimine, dunque, non è la crisi in sé, ma l’assenza, valutabile ex ante, di una seria possibilità di superamento della crisi.
Il fondamento normativo: l’art. 5 TUB e la sana e prudente gestione
Il fondamento normativo della materia viene ordinariamente ricondotto all’art. 5 TUB, nella parte in cui individua nella sana e prudente gestione dei soggetti vigilati uno dei criteri ordinatori dell’attività bancaria. La disposizione non detta, tuttavia, una regola specifica sulla validità dei singoli contratti di finanziamento, ma conforma l’esercizio dell’attività dell’intermediario:

La banca, quale operatore professionale vigilato, è tenuta a svolgere un’istruttoria adeguata, a valutare il merito creditizio e ad apprezzare la sostenibilità dell’operazione secondo parametri tecnici e documentali. L’inosservanza di tali doveri può fondare una responsabilità dell’intermediario, specie quando l’erogazione del credito abbia ritardato l’emersione della crisi, rafforzato l’apparenza di solvibilità dell’impresa e contribuito all’aggravamento del dissesto.
Il giudizio ex ante e la struttura della fattispecie
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio sull’abusività non può essere condotto ex post, sulla base del solo insuccesso dell’operazione. La successiva insolvenza dell’impresa non dimostra automaticamente l’illiceità della condotta della banca.
Occorre verificare se, al momento della concessione o del mantenimento del credito, l’intermediario disponesse, o avrebbe dovuto disporre secondo l’ordinaria diligenza professionale, di elementi idonei a rivelare l’irreversibilità della crisi e l’assenza di prospettive di risanamento. Ne deriva una struttura complessa della fattispecie:
- sul piano soggettivo, è richiesta una condotta quantomeno colposa della banca;
- sul piano oggettivo, il finanziamento deve essere concesso o mantenuto in favore di un’impresa già in crisi o insolvente;
- sul piano causale, deve essere accertato il nesso tra erogazione del credito e aggravamento del dissesto.
La responsabilità della banca non può, quindi, essere costruita in termini oggettivi, né può derivare dal mero fallimento dell’impresa finanziata.
Il caso: Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276
La questione assume particolare rilievo nella pronuncia Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276, relativa a un mutuo chirografario assistito da garanzia pubblica MCC, concesso a un’impresa poi fallita. Nel giudizio di merito, il credito della banca era stato escluso dal passivo sul presupposto dell’abusiva concessione di credito; da tale accertamento era stata tratta la conseguenza della nullità del finanziamento per illiceità della causa.
Il Tribunale aveva valorizzato plurimi indici della crisi dell’impresa, tra cui inattività, assenza di personale, anomalie contabili, incremento dei debiti tributari, cessazione dei rapporti di lavoro e venir meno dell’unico committente. La causa concreta dell’operazione era stata individuata non nella fisiologica erogazione di credito a un’impresa meritevole, ma nell’acquisizione della copertura pubblica del rischio, con traslazione sul Fondo di garanzia degli effetti dell’inadempimento del debitore.
La Cassazione ribalta tale impostazione.
Pur riconoscendo che il finanziamento a un’impresa in crisi conclamata possa concorrere all’aggravamento del dissesto e fondare la responsabilità dell’intermediario, la Corte esclude che la violazione delle regole di sana e prudente gestione comporti, di per sé, la nullità del contratto. L’abusiva concessione di credito, ove non accompagnata dall’accertamento di una condotta delittuosa, resta sul piano dell’illecito e della responsabilità; non incide automaticamente sulla validità genetica del finanziamento.
La nullità viene ammessa soltanto quando la stipulazione del contratto bancario si ponga in contrasto con norme penali imperative, così da integrare un reato-contratto o comunque un fatto penalmente rilevante idoneo a ridondare sul piano negoziale ex art. 1418, comma 1, c.c.
Regole di comportamento e regole di validità
La soluzione si inserisce nel più ampio indirizzo, inaugurato dalle Sezioni Unite del 2007 in materia di intermediazione finanziaria, fondato sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità. Secondo tale impostazione, la violazione di obblighi di correttezza, buona fede, informazione o prudenza, pur imposti da norme imperative, non determina necessariamente la nullità del contratto.
Le regole di validità attengono alla struttura dell’atto e ai presupposti necessari perché il contratto possa produrre effetti; la loro violazione può condurre alla nullità testuale o virtuale ai sensi dell’art. 1418 c.c. Le regole di comportamento, invece, disciplinano il contegno delle parti nella fase delle trattative, della formazione o dell’esecuzione del rapporto; la loro violazione genera ordinariamente responsabilità, senza travolgere automaticamente il contratto.
Questo principio è stato riaffermato anche nel 2022, in due ambiti richiamati dalla più recente giurisprudenza: da un lato, in materia di garanzie rilasciate da confidi minori; dall’altro, in tema di superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario. In entrambi i casi, la Cassazione ha escluso che la violazione di discipline imperative o prudenziali determini, per ciò solo, la nullità del contratto.
Il filo conduttore è chiaro: quando la norma violata disciplina l’attività dell’intermediario, la sua prudenza gestionale o i rapporti con l’autorità di vigilanza, la sanzione ordinaria non è l’invalidità dell’atto, ma la responsabilità, le sanzioni amministrative o altri rimedi speciali. La nullità resta confinata alle ipotesi in cui la norma violata conformi direttamente il contenuto del contratto, vieti la stipulazione dell’atto o presidi un interesse la cui lesione si realizzi immediatamente attraverso la conclusione del negozio.
Applicata all’art. 5 TUB, tale distinzione conduce a qualificare la sana e prudente gestione come regola di condotta dell’intermediario, non come regola di validità del contratto di finanziamento. La banca che conceda credito a un’impresa priva di prospettive di risanamento viola un dovere professionale rilevante e può essere chiamata a rispondere del danno cagionato. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale violazione non rende automaticamente nullo il mutuo.
Il contratto resta in linea di principio valido: l’illiceità riguarda il comportamento dell’intermediario, non necessariamente l’atto in quanto tale. La nullità richiede un elemento ulteriore, e cioè che il contratto si ponga in contrasto con una norma imperativa incidente sulla validità o, nei casi più gravi, con una norma penale.
Il reato-contratto e la nullità virtuale
È qui che assume rilievo la figura del reato-contratto. La mera violazione delle regole di corretta istruttoria e prudente gestione resta sul piano civilistico o prudenziale. Diversamente, quando l’erogazione del credito concorra causalmente alla consumazione di un reato, e tale contributo sia soggettivamente imputabile anche al funzionario bancario nell’interesse dell’intermediario, la vicenda può spostarsi sul terreno della nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. Nel contesto dell’impresa in crisi, l’ipotesi più rilevante è quella del concorso del funzionario bancario, quale extraneus, nell’aggravamento del dissesto, con possibile rilevanza in termini di bancarotta. In tal caso, il finanziamento non è più soltanto un atto imprudente, ma diviene lo strumento di realizzazione o di agevolazione di una fattispecie penalmente illecita.
I nodi aperti: norma imperativa e abuso del diritto
Questa ricostruzione ha il pregio di evitare che ogni finanziamento imprudente sia automaticamente travolto dalla nullità. Tuttavia, lascia aperto un problema dogmatico. Se l’art. 5 TUB esprime una regola imperativa posta a presidio di interessi generali (stabilità del sistema finanziario, corretta allocazione del credito, tutela della massa creditoria), non è immediatamente evidente perché la sua violazione debba restare sempre confinata al piano risarcitorio, soprattutto quando il contratto costituisca lo strumento operativo della lesione.
Il finanziamento abusivo non è un elemento accidentale rispetto alla condotta illecita: è l’atto mediante il quale la condotta si compie e produce i suoi effetti pregiudizievoli.
La difficoltà si collega alla più ampia ambiguità della categoria dell’abuso del diritto. L’abuso è problematico perché, nel diritto comune, non corrisponde a una fattispecie generale tipizzata, completa di presupposto ed effetto. Non vi è una norma che stabilisca in termini generali che, ricorrendo l’abuso, debba prodursi un determinato rimedio: nullità, inefficacia, risarcimento, paralisi della pretesa o altra conseguenza.
L’abuso opera piuttosto come qualificazione valutativa di una condotta formalmente riconducibile all’esercizio di una posizione soggettiva, ma reputata non conforme alla funzione che l’ordinamento assegna a quella posizione.
Nel caso dell’abusiva concessione di credito, questa indeterminatezza emerge con particolare evidenza. Una volta qualificato il finanziamento come abusivo, resta da stabilire quale effetto debba conseguire: responsabilità risarcitoria, inefficacia, esclusione dal passivo, nullità del mutuo o nullità soltanto in presenza di reato-contratto. La Cassazione sceglie una soluzione restrittiva, limitando la nullità alle ipotesi penalmente qualificate.
Ma la scelta del rimedio continua a dipendere da una classificazione (regola di condotta o regola di validità) che rischia di presupporre ciò che dovrebbe dimostrare: perché la violazione di una norma imperativa, realizzata attraverso il contratto, non debba incidere anche sulla sorte dell’atto.
Il problema finale è, dunque, quello della consequenzialità della logica giuridica. Il giudizio per fattispecie presuppone che a un fatto normativamente descritto corrisponda un effetto determinato. L’abuso, invece, tende a collocarsi in uno spazio intermedio: non nega il diritto o il potere formalmente esercitato, ma ne censura le modalità concrete di esercizio.
Proprio per questo l’effetto resta spesso indeterminato e il rimedio rischia di essere selezionato ex post dal giudice in funzione dell’esito ritenuto più adeguato al caso concreto. Da qui il rischio di decisionismo giudiziale: buona fede, correttezza, solidarietà e sana gestione possono diventare clausole di governo del rapporto più che criteri normativi capaci di assicurare prevedibilità.
Conclusioni
L’abusiva concessione di credito diviene così un banco di prova della tenuta del giudizio per fattispecie nel diritto civile contemporaneo. Da un lato, mostra l’insufficienza di una separazione rigida tra condotta e validità, perché il contratto può costituire lo strumento stesso della violazione della norma imperativa.
Dall’altro lato, rivela i limiti della categoria dell’abuso, quando essa venga utilizzata senza una corrispondente determinazione dell’effetto. La conclusione non può essere né l’automatica nullità del finanziamento, né la sua automatica conservazione. Occorre piuttosto ricondurre la scelta del rimedio a criteri normativi verificabili:
- natura dell’interesse protetto;
- struttura della norma violata;
- ruolo del contratto nella produzione della lesione;
- gravità della deviazione;
- esistenza di rimedi speciali;
- proporzione tra violazione ed effetto.
Solo così è possibile evitare tanto il formalismo della mera conservazione del contratto quanto l’indeterminatezza di un abuso privo di fattispecie e di conseguenza.
Finanziamenti bancari e impresa in crisi: agire per tempo fa la differenza
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Dott.ssa Angela Castanò

Abusiva concessione di credito: quando il mutuo è nullo
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano concrete e ragionevoli prospettive di risanamento.
Il finanziamento non è abusivo per il solo fatto di essere concesso a un’impresa in difficoltà: il credito all’impresa in crisi può essere fisiologico, e anzi funzionale alla continuità aziendale, quando si inserisca in un percorso ragionevole di recupero o ristrutturazione.
Diviene invece patologico quando consente la prosecuzione artificiosa dell’attività di un soggetto ormai decotto, aggravando il dissesto e pregiudicando la garanzia patrimoniale dei creditori. Il discrimine, dunque, non è la crisi in sé, ma l’assenza, valutabile ex ante, di una seria possibilità di superamento della crisi.
Il fondamento normativo: l’art. 5 TUB e la sana e prudente gestione
Il fondamento normativo della materia viene ordinariamente ricondotto all’art. 5 TUB, nella parte in cui individua nella sana e prudente gestione dei soggetti vigilati uno dei criteri ordinatori dell’attività bancaria. La disposizione non detta, tuttavia, una regola specifica sulla validità dei singoli contratti di finanziamento, ma conforma l’esercizio dell’attività dell’intermediario:

La banca, quale operatore professionale vigilato, è tenuta a svolgere un’istruttoria adeguata, a valutare il merito creditizio e ad apprezzare la sostenibilità dell’operazione secondo parametri tecnici e documentali. L’inosservanza di tali doveri può fondare una responsabilità dell’intermediario, specie quando l’erogazione del credito abbia ritardato l’emersione della crisi, rafforzato l’apparenza di solvibilità dell’impresa e contribuito all’aggravamento del dissesto.
Il giudizio ex ante e la struttura della fattispecie
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio sull’abusività non può essere condotto ex post, sulla base del solo insuccesso dell’operazione. La successiva insolvenza dell’impresa non dimostra automaticamente l’illiceità della condotta della banca.
Occorre verificare se, al momento della concessione o del mantenimento del credito, l’intermediario disponesse, o avrebbe dovuto disporre secondo l’ordinaria diligenza professionale, di elementi idonei a rivelare l’irreversibilità della crisi e l’assenza di prospettive di risanamento. Ne deriva una struttura complessa della fattispecie:
- sul piano soggettivo, è richiesta una condotta quantomeno colposa della banca;
- sul piano oggettivo, il finanziamento deve essere concesso o mantenuto in favore di un’impresa già in crisi o insolvente;
- sul piano causale, deve essere accertato il nesso tra erogazione del credito e aggravamento del dissesto.
La responsabilità della banca non può, quindi, essere costruita in termini oggettivi, né può derivare dal mero fallimento dell’impresa finanziata.
Il caso: Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276
La questione assume particolare rilievo nella pronuncia Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276, relativa a un mutuo chirografario assistito da garanzia pubblica MCC, concesso a un’impresa poi fallita. Nel giudizio di merito, il credito della banca era stato escluso dal passivo sul presupposto dell’abusiva concessione di credito; da tale accertamento era stata tratta la conseguenza della nullità del finanziamento per illiceità della causa.
Il Tribunale aveva valorizzato plurimi indici della crisi dell’impresa, tra cui inattività, assenza di personale, anomalie contabili, incremento dei debiti tributari, cessazione dei rapporti di lavoro e venir meno dell’unico committente. La causa concreta dell’operazione era stata individuata non nella fisiologica erogazione di credito a un’impresa meritevole, ma nell’acquisizione della copertura pubblica del rischio, con traslazione sul Fondo di garanzia degli effetti dell’inadempimento del debitore.
La Cassazione ribalta tale impostazione.
Pur riconoscendo che il finanziamento a un’impresa in crisi conclamata possa concorrere all’aggravamento del dissesto e fondare la responsabilità dell’intermediario, la Corte esclude che la violazione delle regole di sana e prudente gestione comporti, di per sé, la nullità del contratto. L’abusiva concessione di credito, ove non accompagnata dall’accertamento di una condotta delittuosa, resta sul piano dell’illecito e della responsabilità; non incide automaticamente sulla validità genetica del finanziamento.
La nullità viene ammessa soltanto quando la stipulazione del contratto bancario si ponga in contrasto con norme penali imperative, così da integrare un reato-contratto o comunque un fatto penalmente rilevante idoneo a ridondare sul piano negoziale ex art. 1418, comma 1, c.c.
Regole di comportamento e regole di validità
La soluzione si inserisce nel più ampio indirizzo, inaugurato dalle Sezioni Unite del 2007 in materia di intermediazione finanziaria, fondato sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità. Secondo tale impostazione, la violazione di obblighi di correttezza, buona fede, informazione o prudenza, pur imposti da norme imperative, non determina necessariamente la nullità del contratto.
Le regole di validità attengono alla struttura dell’atto e ai presupposti necessari perché il contratto possa produrre effetti; la loro violazione può condurre alla nullità testuale o virtuale ai sensi dell’art. 1418 c.c. Le regole di comportamento, invece, disciplinano il contegno delle parti nella fase delle trattative, della formazione o dell’esecuzione del rapporto; la loro violazione genera ordinariamente responsabilità, senza travolgere automaticamente il contratto.
Questo principio è stato riaffermato anche nel 2022, in due ambiti richiamati dalla più recente giurisprudenza: da un lato, in materia di garanzie rilasciate da confidi minori; dall’altro, in tema di superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario. In entrambi i casi, la Cassazione ha escluso che la violazione di discipline imperative o prudenziali determini, per ciò solo, la nullità del contratto.
Il filo conduttore è chiaro: quando la norma violata disciplina l’attività dell’intermediario, la sua prudenza gestionale o i rapporti con l’autorità di vigilanza, la sanzione ordinaria non è l’invalidità dell’atto, ma la responsabilità, le sanzioni amministrative o altri rimedi speciali. La nullità resta confinata alle ipotesi in cui la norma violata conformi direttamente il contenuto del contratto, vieti la stipulazione dell’atto o presidi un interesse la cui lesione si realizzi immediatamente attraverso la conclusione del negozio.
Applicata all’art. 5 TUB, tale distinzione conduce a qualificare la sana e prudente gestione come regola di condotta dell’intermediario, non come regola di validità del contratto di finanziamento. La banca che conceda credito a un’impresa priva di prospettive di risanamento viola un dovere professionale rilevante e può essere chiamata a rispondere del danno cagionato. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale violazione non rende automaticamente nullo il mutuo.
Il contratto resta in linea di principio valido: l’illiceità riguarda il comportamento dell’intermediario, non necessariamente l’atto in quanto tale. La nullità richiede un elemento ulteriore, e cioè che il contratto si ponga in contrasto con una norma imperativa incidente sulla validità o, nei casi più gravi, con una norma penale.
Il reato-contratto e la nullità virtuale
È qui che assume rilievo la figura del reato-contratto. La mera violazione delle regole di corretta istruttoria e prudente gestione resta sul piano civilistico o prudenziale. Diversamente, quando l’erogazione del credito concorra causalmente alla consumazione di un reato, e tale contributo sia soggettivamente imputabile anche al funzionario bancario nell’interesse dell’intermediario, la vicenda può spostarsi sul terreno della nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. Nel contesto dell’impresa in crisi, l’ipotesi più rilevante è quella del concorso del funzionario bancario, quale extraneus, nell’aggravamento del dissesto, con possibile rilevanza in termini di bancarotta. In tal caso, il finanziamento non è più soltanto un atto imprudente, ma diviene lo strumento di realizzazione o di agevolazione di una fattispecie penalmente illecita.
I nodi aperti: norma imperativa e abuso del diritto
Questa ricostruzione ha il pregio di evitare che ogni finanziamento imprudente sia automaticamente travolto dalla nullità. Tuttavia, lascia aperto un problema dogmatico. Se l’art. 5 TUB esprime una regola imperativa posta a presidio di interessi generali (stabilità del sistema finanziario, corretta allocazione del credito, tutela della massa creditoria), non è immediatamente evidente perché la sua violazione debba restare sempre confinata al piano risarcitorio, soprattutto quando il contratto costituisca lo strumento operativo della lesione.
Il finanziamento abusivo non è un elemento accidentale rispetto alla condotta illecita: è l’atto mediante il quale la condotta si compie e produce i suoi effetti pregiudizievoli.
La difficoltà si collega alla più ampia ambiguità della categoria dell’abuso del diritto. L’abuso è problematico perché, nel diritto comune, non corrisponde a una fattispecie generale tipizzata, completa di presupposto ed effetto. Non vi è una norma che stabilisca in termini generali che, ricorrendo l’abuso, debba prodursi un determinato rimedio: nullità, inefficacia, risarcimento, paralisi della pretesa o altra conseguenza.
L’abuso opera piuttosto come qualificazione valutativa di una condotta formalmente riconducibile all’esercizio di una posizione soggettiva, ma reputata non conforme alla funzione che l’ordinamento assegna a quella posizione.
Nel caso dell’abusiva concessione di credito, questa indeterminatezza emerge con particolare evidenza. Una volta qualificato il finanziamento come abusivo, resta da stabilire quale effetto debba conseguire: responsabilità risarcitoria, inefficacia, esclusione dal passivo, nullità del mutuo o nullità soltanto in presenza di reato-contratto. La Cassazione sceglie una soluzione restrittiva, limitando la nullità alle ipotesi penalmente qualificate.
Ma la scelta del rimedio continua a dipendere da una classificazione (regola di condotta o regola di validità) che rischia di presupporre ciò che dovrebbe dimostrare: perché la violazione di una norma imperativa, realizzata attraverso il contratto, non debba incidere anche sulla sorte dell’atto.
Il problema finale è, dunque, quello della consequenzialità della logica giuridica. Il giudizio per fattispecie presuppone che a un fatto normativamente descritto corrisponda un effetto determinato. L’abuso, invece, tende a collocarsi in uno spazio intermedio: non nega il diritto o il potere formalmente esercitato, ma ne censura le modalità concrete di esercizio.
Proprio per questo l’effetto resta spesso indeterminato e il rimedio rischia di essere selezionato ex post dal giudice in funzione dell’esito ritenuto più adeguato al caso concreto. Da qui il rischio di decisionismo giudiziale: buona fede, correttezza, solidarietà e sana gestione possono diventare clausole di governo del rapporto più che criteri normativi capaci di assicurare prevedibilità.
Conclusioni
L’abusiva concessione di credito diviene così un banco di prova della tenuta del giudizio per fattispecie nel diritto civile contemporaneo. Da un lato, mostra l’insufficienza di una separazione rigida tra condotta e validità, perché il contratto può costituire lo strumento stesso della violazione della norma imperativa.
Dall’altro lato, rivela i limiti della categoria dell’abuso, quando essa venga utilizzata senza una corrispondente determinazione dell’effetto. La conclusione non può essere né l’automatica nullità del finanziamento, né la sua automatica conservazione. Occorre piuttosto ricondurre la scelta del rimedio a criteri normativi verificabili:
- natura dell’interesse protetto;
- struttura della norma violata;
- ruolo del contratto nella produzione della lesione;
- gravità della deviazione;
- esistenza di rimedi speciali;
- proporzione tra violazione ed effetto.
Solo così è possibile evitare tanto il formalismo della mera conservazione del contratto quanto l’indeterminatezza di un abuso privo di fattispecie e di conseguenza.
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