Posso trasformare una finestra in una portafinestra?
Buonasera, abito in un condominio all’ultimo piano e vorrei allargare una finestra creando una portafinestra per l’accesso sul terrazzo. E’ possibile farlo?
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Buonasera, poiché normalmente in un condominio la predisposizione delle finestre e delle portefinestre costituisce a tutti gli effetti prospetto del palazzo per modificarlo è necessario in primo luogo avere il consenso degli altri condòmini in quanto, secondo quanto prescritto dal Codice Civile, al fine della preservazione del “decoro” delle facciate, non si può permettere ad ogni singolo condomino di modificare le dimensioni delle sue finestre a proprio piacimento.
Di conseguenza dovrà sottoporre il suo progetto in assemblea di condominio ed ottenere la maggioranza dei consensi a tale modifica.
Una volta ottenuto tale consenso, potrà procedere all’ampliamento previa concessione del permesso a costruire, trattandosi a tutti gli effetti della creazione di una nuova opera ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d).
Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione “…l’apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d’inizio attività poiché si tratta d’intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore””.(Cass. Pen, n. 834 del 13/01/2009)
Sergio Scicchitano
Posso trasformare una finestra in una portafinestra?
Buonasera, abito in un condominio all’ultimo piano e vorrei allargare una finestra creando una portafinestra per l’accesso sul terrazzo. E’ possibile farlo?
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Di conseguenza dovrà sottoporre il suo progetto in assemblea di condominio ed ottenere la maggioranza dei consensi a tale modifica.
Una volta ottenuto tale consenso, potrà procedere all’ampliamento previa concessione del permesso a costruire, trattandosi a tutti gli effetti della creazione di una nuova opera ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d).
Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione “…l’apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d’inizio attività poiché si tratta d’intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore””.(Cass. Pen, n. 834 del 13/01/2009)
Sergio Scicchitano
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