Published On: 5 Giugno 2014Categories: Articoli

Patto di quota lite: tra lecito ed illecito

Sul portale on line del CNF è stata pubblicata, mercoledì 4 giugno, un’interessante sentenza, emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 30 dicembre 2013 (sentenza n. 225/2013), in tema di patto di quota lite.

Come noto, infatti, l’ultimo intervento legislativo di riforma della professione forense attuato con la Legge n. 247/2012 ha reintrodotto all’art. 13 il divieto dei “patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

Il Consiglio nel chiarire che “la portata di tale previsione va però letta e coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” evidenzia come dal combinato disposto dei commi citati emerge che “se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene” che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”.

In altre parole, “il presupposto fondamentale affinché il patto di quota lite possa ritenersi valido è che lo stesso sia stato rivestito della forma scritta e sia stato pattuito prima della definizione della controversia, vale a dire prima che l’avvocato sappia qual è l’ammontare liquidato (in caso di sentenza) o concordato (in caso di transazione) laddove la lite concerna il pagamento di somme di denaro”.

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Published On: 5 Giugno 2014Categories: ArticoliBy

Patto di quota lite: tra lecito ed illecito

Sul portale on line del CNF è stata pubblicata, mercoledì 4 giugno, un’interessante sentenza, emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 30 dicembre 2013 (sentenza n. 225/2013), in tema di patto di quota lite.

Come noto, infatti, l’ultimo intervento legislativo di riforma della professione forense attuato con la Legge n. 247/2012 ha reintrodotto all’art. 13 il divieto dei “patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

Il Consiglio nel chiarire che “la portata di tale previsione va però letta e coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” evidenzia come dal combinato disposto dei commi citati emerge che “se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene” che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”.

In altre parole, “il presupposto fondamentale affinché il patto di quota lite possa ritenersi valido è che lo stesso sia stato rivestito della forma scritta e sia stato pattuito prima della definizione della controversia, vale a dire prima che l’avvocato sappia qual è l’ammontare liquidato (in caso di sentenza) o concordato (in caso di transazione) laddove la lite concerna il pagamento di somme di denaro”.

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