Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno
Qualora un soggetto si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica è possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno secondo la formula seguente:
– RICORSO ex ART. 404 COD. CIV. ed ART. 3, L. 09.01.2004, n. 6.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da:
- beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
- familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
- gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il Pubblico Ministero;
- il Tutore o Curatore.
Non senza segnalare che:
– il ricorso va presentato innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona per la quale si chiede la nomina ha la residenza o il domicilio
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– RICORSO ex ART. 404 COD. CIV. ed ART. 3, L. 09.01.2004, n. 6.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da:
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