Immissione sul mercato di prodotti pericolosi: è sufficiente la mera detenzione
Con sentenza n. 45635/2015 dalla Terza Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 112 d.lgs. 206/2005, relativo all’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, non soltanto con riferimento alla vendita degli stessi ma anche nel caso in cui vi sia la «detenzione in concreta disponibilità della clientela interessata». In base a quanto previsto dalla disciplina dell’Unione Europea infatti, la condotta illecita consistente nell’immissione sul mercato, si realizza quando il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione, al fine di essere distribuito sul mercato comunitario.
Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che la messa in vendita dei prodotti tra quelli ritenuti pericolosi dal decreto ministeriale, fosse addebitabile esclusivamente al soggetto che li avesse immessi sul mercato, costituendo invece per gli operatori incaricati della distribuzione, un mero post factum non punibile. Tale motivo di ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la sola detenzione del prodotto pericoloso, pertanto gravante in capo ad ogni operatore professionale intervenuto in qualsiasi fase della commercializzazione.

Immissione sul mercato di prodotti pericolosi: è sufficiente la mera detenzione
Con sentenza n. 45635/2015 dalla Terza Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 112 d.lgs. 206/2005, relativo all’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, non soltanto con riferimento alla vendita degli stessi ma anche nel caso in cui vi sia la «detenzione in concreta disponibilità della clientela interessata». In base a quanto previsto dalla disciplina dell’Unione Europea infatti, la condotta illecita consistente nell’immissione sul mercato, si realizza quando il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione, al fine di essere distribuito sul mercato comunitario.
Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che la messa in vendita dei prodotti tra quelli ritenuti pericolosi dal decreto ministeriale, fosse addebitabile esclusivamente al soggetto che li avesse immessi sul mercato, costituendo invece per gli operatori incaricati della distribuzione, un mero post factum non punibile. Tale motivo di ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la sola detenzione del prodotto pericoloso, pertanto gravante in capo ad ogni operatore professionale intervenuto in qualsiasi fase della commercializzazione.
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]

