Definizione agevolata delle liti: stop alla riscossione della stessa pretesa IVA
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale avente ad oggetto il recupero di un credito IVA già rimborsato.
Il fulcro della decisione è l’individuazione del perimetro oggettivo della controversia definita: quando l’avviso di accertamento oggetto di definizione ha già ricompreso il recupero a tassazione di un rimborso IVA, l’Ufficio non può, una volta perfezionata la definizione agevolata, pretendere nuovamente, per l’intero, la medesima somma tramite un successivo atto della riscossione.
Se così fosse, la definizione agevolata verrebbe di fatto svuotata di significato, poiché l’Amministrazione conseguirebbe sia l’importo versato dal contribuente per chiudere la lite, sia il pagamento integrale della stessa pretesa fiscale già inclusa nella controversia definita.
Su queste basi la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, enunciando il seguente principio:
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie, ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018) non comporta l’annullamento dell’atto impositivo e non determina automaticamente il riconoscimento definitivo del credito d’imposta vantato dal contribuente.
Tuttavia, quando la lite definita riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato e ha recuperato a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo la definizione, utilizzare un nuovo atto della riscossione per pretendere il pagamento integrale di quello stesso importo.
In via generale, la Corte ribadisce che il condono interviene solo sul profilo del debito d’imposta, riducendolo o estinguendolo secondo le condizioni fissate dalla legge, senza trasformare automaticamente in incontestabili i crediti chiesti a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate mantiene quindi il potere di controllare e, se del caso, contestare crediti d’imposta che non rientrino nel perimetro oggettivo della lite definita; ciò che le è precluso è utilizzare un successivo atto della riscossione per esigere, per intero, la stessa somma già ricompresa nell’accertamento definito.
La vicenda esaminata riguardava l’IVA dell’anno d’imposta 2003:

Una società aveva ottenuto il rimborso dell’eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione, previa presentazione di una garanzia fideiussoria in favore dell’Erario.
Successivamente, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con cui disconosceva parzialmente il credito IVA, ritenendo indetraibile l’imposta relativa all’acquisto di determinati immobili, e recuperava a tassazione l’importo di 44.926 euro, oltre interessi.
La società impugnava l’avviso e, nel corso del giudizio di legittimità, aderiva alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, perfezionando così la definizione della controversia relativa a quell’accertamento.
Una volta perfezionata la definizione, la contribuente chiedeva la restituzione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del rimborso IVA.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate notificava un’intimazione di pagamento, sostenendo che la definizione della lite non fosse assimilabile all’annullamento dell’avviso di accertamento e che, pertanto, non le impedisse di richiedere la restituzione del rimborso ritenuto indebito.
La società impugnava anche tale intimazione e otteneva l’annullamento dell’atto sia in primo grado sia davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise; contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel confermare le decisioni di merito, ha quindi precisato il corretto inquadramento della definizione agevolata: essa non elimina l’atto impositivo né cristallizza la spettanza del credito IVA, ma impedisce all’Amministrazione di azionare nuovamente, per l’intero, la stessa pretesa fiscale già ricompresa nella lite definita, attraverso successivi atti della riscossione.
Dott. Gennaro Ferrante

Definizione agevolata delle liti: stop alla riscossione della stessa pretesa IVA
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Il fulcro della decisione è l’individuazione del perimetro oggettivo della controversia definita: quando l’avviso di accertamento oggetto di definizione ha già ricompreso il recupero a tassazione di un rimborso IVA, l’Ufficio non può, una volta perfezionata la definizione agevolata, pretendere nuovamente, per l’intero, la medesima somma tramite un successivo atto della riscossione.
Se così fosse, la definizione agevolata verrebbe di fatto svuotata di significato, poiché l’Amministrazione conseguirebbe sia l’importo versato dal contribuente per chiudere la lite, sia il pagamento integrale della stessa pretesa fiscale già inclusa nella controversia definita.
Su queste basi la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, enunciando il seguente principio:
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie, ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018) non comporta l’annullamento dell’atto impositivo e non determina automaticamente il riconoscimento definitivo del credito d’imposta vantato dal contribuente.
Tuttavia, quando la lite definita riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato e ha recuperato a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo la definizione, utilizzare un nuovo atto della riscossione per pretendere il pagamento integrale di quello stesso importo.
In via generale, la Corte ribadisce che il condono interviene solo sul profilo del debito d’imposta, riducendolo o estinguendolo secondo le condizioni fissate dalla legge, senza trasformare automaticamente in incontestabili i crediti chiesti a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate mantiene quindi il potere di controllare e, se del caso, contestare crediti d’imposta che non rientrino nel perimetro oggettivo della lite definita; ciò che le è precluso è utilizzare un successivo atto della riscossione per esigere, per intero, la stessa somma già ricompresa nell’accertamento definito.
La vicenda esaminata riguardava l’IVA dell’anno d’imposta 2003:

Una società aveva ottenuto il rimborso dell’eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione, previa presentazione di una garanzia fideiussoria in favore dell’Erario.
Successivamente, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con cui disconosceva parzialmente il credito IVA, ritenendo indetraibile l’imposta relativa all’acquisto di determinati immobili, e recuperava a tassazione l’importo di 44.926 euro, oltre interessi.
La società impugnava l’avviso e, nel corso del giudizio di legittimità, aderiva alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, perfezionando così la definizione della controversia relativa a quell’accertamento.
Una volta perfezionata la definizione, la contribuente chiedeva la restituzione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del rimborso IVA.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate notificava un’intimazione di pagamento, sostenendo che la definizione della lite non fosse assimilabile all’annullamento dell’avviso di accertamento e che, pertanto, non le impedisse di richiedere la restituzione del rimborso ritenuto indebito.
La società impugnava anche tale intimazione e otteneva l’annullamento dell’atto sia in primo grado sia davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise; contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel confermare le decisioni di merito, ha quindi precisato il corretto inquadramento della definizione agevolata: essa non elimina l’atto impositivo né cristallizza la spettanza del credito IVA, ma impedisce all’Amministrazione di azionare nuovamente, per l’intero, la stessa pretesa fiscale già ricompresa nella lite definita, attraverso successivi atti della riscossione.
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