Published On: 7 Settembre 2026Categories: Diritto Bancario, Michela Colitta, Sentenze Cassazione

Fideiussioni ABI: la Cassazione esclude automatismi sulla nullità Antitrust

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825

La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia.

È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione tornano su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni nel contenzioso bancario: la sorte delle fideiussioni contenenti clausole riconducibili allo schema predisposto dall’ABI e ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 41994 del 2021, che aveva riconosciuto la possibilità di estendere gli effetti dell’illecito antitrust dal contratto o dall’intesa “a monte” al contratto stipulato “a valle”, quando quest’ultimo costituisca concreta attuazione dell’intesa restrittiva della concorrenza.

La questione, tuttavia, richiedeva ulteriori precisazioni: cosa accade quando la fideiussione sia stata sottoscritta al di fuori del periodo temporale esaminato dalla Banca d’Italia?

È sufficiente che il contratto riproduca le clausole dello schema ABI? E la medesima disciplina può trovare applicazione anche alle fideiussioni cosiddette “specifiche”, cioè prestate a garanzia di una determinata operazione?

Le Sezioni Unite hanno fornito una risposta chiara: no ad automatismi; sì a un accertamento concreto del nesso tra il contratto e l’intesa anticoncorrenziale.

Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia aveva ritenuto anticoncorrenziali alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione, in particolare quelle relative alla reviviscenza della garanzia, alla sopravvivenza della fideiussione e alla deroga all’art. 1957 c.c.

Nel contenzioso successivo, la presenza di tali clausole nei singoli contratti è stata frequentemente posta a fondamento dell’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

La sentenza in commento precisa, però, che la mera riproduzione delle clausole censurate dalla Banca d’Italia non consente di affermare automaticamente la nullità della singola garanzia.

Il giudice di merito deve infatti svolgere un autonomo accertamento e verificare se il modello contrattuale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.

Il provvedimento della Banca d’Italia mantiene certamente una rilevanza probatoria significativa, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza dell’illecito anticoncorrenziale con riferimento a qualsiasi fideiussione successivamente stipulata.

Particolare attenzione deve essere prestata, quindi, all’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento amministrativo:

Fideiussioni ABI

una fideiussione stipulata in un periodo diverso da quello esaminato dalla Banca d’Italia non può essere considerata automaticamente nulla soltanto perché riproduce clausole analoghe a quelle dello schema ABI.

Occorre verificare se, anche in relazione a quel diverso periodo, sussista effettivamente il collegamento funzionale con un’intesa o una pratica anticoncorrenziale.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda le fideiussioni “specifiche”.

Le Sezioni Unite chiariscono che il fatto che la garanzia sia stata prestata in relazione a una singola operazione bancaria, e non nell’ambito di una fideiussione omnibus, non esclude la possibilità di accertarne la nullità per violazione della disciplina della concorrenza.

Anche in questo caso, ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale del contratto, quanto la sua concreta riconducibilità all’intesa anticoncorrenziale.

Il giudice dovrà pertanto verificare, caso per caso, se la fideiussione costituisca effettivamente un contratto “a valle” attraverso il quale siano stati trasferiti nel rapporto individuale gli effetti dell’intesa “a monte”.

Ne deriva un importante principio sul piano processuale: chi invoca la nullità della fideiussione non può limitarsi a produrre il contratto e a evidenziare la presenza delle clausole ABI, ma dovrà fornire elementi idonei a dimostrare, secondo le regole del giudizio, il necessario nesso funzionale tra il contratto individuale e la condotta anticoncorrenziale.

La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda un profilo particolarmente delicato: gli effetti della nullità della clausola con cui il fideiussore viene esonerato dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.

La norma stabilisce, in termini generali, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale qualora il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.

La clausola di deroga contenuta nello schema ABI mirava, invece, a escludere o attenuare tale meccanismo decadenziale, rafforzando la posizione della banca creditrice.

Qualora tale clausola sia dichiarata nulla perché riconducibile a un’intesa o pratica anticoncorrenziale, riespande la propria efficacia la disciplina dell’art. 1957 c.c..

Ma è proprio a questo punto che interviene l’ulteriore chiarimento delle Sezioni Unite.

La fideiussione può contenere, oltre alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”.

Secondo la Suprema Corte, qualora la clausola derogatoria venga dichiarata nulla, la presenza della clausola “a prima richiesta” può consentire al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche attraverso una semplice richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla legge.

Non è quindi necessariamente indispensabile che il creditore promuova, entro il termine di cui all’art. 1957 c.c., un’azione giudiziaria nei confronti del fideiussore.

La tempestiva richiesta di pagamento indirizzata al garante può essere sufficiente, quando ricorrano i presupposti individuati dalla Corte, a impedire il verificarsi della decadenza.

Il principio assume una rilevanza concreta nei giudizi bancari, nei quali la questione della validità delle clausole ABI viene spesso affiancata a quella della decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore.

La sentenza n. 24825/2026 contribuisce, dunque, a delineare un quadro più preciso e meno incline agli automatismi.

Da un lato, la Suprema Corte conferma la possibilità di colpire con la nullità antitrust i contratti di fideiussione che costituiscano concreta attuazione di un’intesa restrittiva della concorrenza. Dall’altro, chiarisce che tale conclusione non può essere desunta dalla sola presenza delle clausole ABI, soprattutto quando il contratto sia stato stipulato in un periodo non direttamente interessato dall’accertamento amministrativo.

Il provvedimento della Banca d’Italia rappresenta un importante elemento di prova, ma spetta al giudice verificare la concreta estensione dell’accertamento e la sussistenza, nel singolo caso, del rapporto funzionale tra l’intesa e la fideiussione.

Parallelamente, sul versante dell’art. 1957 c.c., la pronuncia chiarisce che la nullità della clausola derogatoria non determina necessariamente la liberazione del fideiussore: qualora sia presente una clausola di pagamento “a prima richiesta”, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza del creditore.

Per banche e fideiussori, la conseguenza pratica è evidente: ogni controversia dovrà essere esaminata sulla base del contenuto della singola garanzia, della sua collocazione temporale, delle modalità con cui è stata predisposta e degli elementi concretamente idonei a dimostrare – o a escludere – il collegamento con una pratica anticoncorrenziale.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna così un ulteriore passaggio nel percorso di definizione del contenzioso sulle fideiussioni ABI, richiedendo un esame puntuale del contratto e delle circostanze del caso concreto, senza automatismi derivanti dalla sola conformità del testo negoziale allo schema ABI.

Dott.ssa Michela Colitta

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Fideiussioni ABI
Published On: 7 Settembre 2026Categories: Diritto Bancario, Michela Colitta, Sentenze CassazioneBy

Fideiussioni ABI: la Cassazione esclude automatismi sulla nullità Antitrust

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825

La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia.

È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione tornano su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni nel contenzioso bancario: la sorte delle fideiussioni contenenti clausole riconducibili allo schema predisposto dall’ABI e ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 41994 del 2021, che aveva riconosciuto la possibilità di estendere gli effetti dell’illecito antitrust dal contratto o dall’intesa “a monte” al contratto stipulato “a valle”, quando quest’ultimo costituisca concreta attuazione dell’intesa restrittiva della concorrenza.

La questione, tuttavia, richiedeva ulteriori precisazioni: cosa accade quando la fideiussione sia stata sottoscritta al di fuori del periodo temporale esaminato dalla Banca d’Italia?

È sufficiente che il contratto riproduca le clausole dello schema ABI? E la medesima disciplina può trovare applicazione anche alle fideiussioni cosiddette “specifiche”, cioè prestate a garanzia di una determinata operazione?

Le Sezioni Unite hanno fornito una risposta chiara: no ad automatismi; sì a un accertamento concreto del nesso tra il contratto e l’intesa anticoncorrenziale.

Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia aveva ritenuto anticoncorrenziali alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione, in particolare quelle relative alla reviviscenza della garanzia, alla sopravvivenza della fideiussione e alla deroga all’art. 1957 c.c.

Nel contenzioso successivo, la presenza di tali clausole nei singoli contratti è stata frequentemente posta a fondamento dell’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

La sentenza in commento precisa, però, che la mera riproduzione delle clausole censurate dalla Banca d’Italia non consente di affermare automaticamente la nullità della singola garanzia.

Il giudice di merito deve infatti svolgere un autonomo accertamento e verificare se il modello contrattuale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.

Il provvedimento della Banca d’Italia mantiene certamente una rilevanza probatoria significativa, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza dell’illecito anticoncorrenziale con riferimento a qualsiasi fideiussione successivamente stipulata.

Particolare attenzione deve essere prestata, quindi, all’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento amministrativo:

Fideiussioni ABI

una fideiussione stipulata in un periodo diverso da quello esaminato dalla Banca d’Italia non può essere considerata automaticamente nulla soltanto perché riproduce clausole analoghe a quelle dello schema ABI.

Occorre verificare se, anche in relazione a quel diverso periodo, sussista effettivamente il collegamento funzionale con un’intesa o una pratica anticoncorrenziale.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda le fideiussioni “specifiche”.

Le Sezioni Unite chiariscono che il fatto che la garanzia sia stata prestata in relazione a una singola operazione bancaria, e non nell’ambito di una fideiussione omnibus, non esclude la possibilità di accertarne la nullità per violazione della disciplina della concorrenza.

Anche in questo caso, ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale del contratto, quanto la sua concreta riconducibilità all’intesa anticoncorrenziale.

Il giudice dovrà pertanto verificare, caso per caso, se la fideiussione costituisca effettivamente un contratto “a valle” attraverso il quale siano stati trasferiti nel rapporto individuale gli effetti dell’intesa “a monte”.

Ne deriva un importante principio sul piano processuale: chi invoca la nullità della fideiussione non può limitarsi a produrre il contratto e a evidenziare la presenza delle clausole ABI, ma dovrà fornire elementi idonei a dimostrare, secondo le regole del giudizio, il necessario nesso funzionale tra il contratto individuale e la condotta anticoncorrenziale.

La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda un profilo particolarmente delicato: gli effetti della nullità della clausola con cui il fideiussore viene esonerato dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.

La norma stabilisce, in termini generali, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale qualora il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.

La clausola di deroga contenuta nello schema ABI mirava, invece, a escludere o attenuare tale meccanismo decadenziale, rafforzando la posizione della banca creditrice.

Qualora tale clausola sia dichiarata nulla perché riconducibile a un’intesa o pratica anticoncorrenziale, riespande la propria efficacia la disciplina dell’art. 1957 c.c..

Ma è proprio a questo punto che interviene l’ulteriore chiarimento delle Sezioni Unite.

La fideiussione può contenere, oltre alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”.

Secondo la Suprema Corte, qualora la clausola derogatoria venga dichiarata nulla, la presenza della clausola “a prima richiesta” può consentire al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche attraverso una semplice richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla legge.

Non è quindi necessariamente indispensabile che il creditore promuova, entro il termine di cui all’art. 1957 c.c., un’azione giudiziaria nei confronti del fideiussore.

La tempestiva richiesta di pagamento indirizzata al garante può essere sufficiente, quando ricorrano i presupposti individuati dalla Corte, a impedire il verificarsi della decadenza.

Il principio assume una rilevanza concreta nei giudizi bancari, nei quali la questione della validità delle clausole ABI viene spesso affiancata a quella della decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore.

La sentenza n. 24825/2026 contribuisce, dunque, a delineare un quadro più preciso e meno incline agli automatismi.

Da un lato, la Suprema Corte conferma la possibilità di colpire con la nullità antitrust i contratti di fideiussione che costituiscano concreta attuazione di un’intesa restrittiva della concorrenza. Dall’altro, chiarisce che tale conclusione non può essere desunta dalla sola presenza delle clausole ABI, soprattutto quando il contratto sia stato stipulato in un periodo non direttamente interessato dall’accertamento amministrativo.

Il provvedimento della Banca d’Italia rappresenta un importante elemento di prova, ma spetta al giudice verificare la concreta estensione dell’accertamento e la sussistenza, nel singolo caso, del rapporto funzionale tra l’intesa e la fideiussione.

Parallelamente, sul versante dell’art. 1957 c.c., la pronuncia chiarisce che la nullità della clausola derogatoria non determina necessariamente la liberazione del fideiussore: qualora sia presente una clausola di pagamento “a prima richiesta”, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza del creditore.

Per banche e fideiussori, la conseguenza pratica è evidente: ogni controversia dovrà essere esaminata sulla base del contenuto della singola garanzia, della sua collocazione temporale, delle modalità con cui è stata predisposta e degli elementi concretamente idonei a dimostrare – o a escludere – il collegamento con una pratica anticoncorrenziale.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna così un ulteriore passaggio nel percorso di definizione del contenzioso sulle fideiussioni ABI, richiedendo un esame puntuale del contratto e delle circostanze del caso concreto, senza automatismi derivanti dalla sola conformità del testo negoziale allo schema ABI.

Dott.ssa Michela Colitta

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