Comporto, spetta al lavoratore provare la non computabilità di assenze per malattia professionale
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, incombe su di lui l’onere di provare che alcune delle assenze per malattia non sono computabili nel comporto stesso, in quanto riconducibili ad una patologia di origine professionale, ascrivibile ad una responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per aver superato il limite massimo di comporto previsto dal CCNL di riferimento, pari a 365 giorni di assenza nell’arco di 36 mesi (l’assenza del dipendente aveva raggiunto infatti i 366 giorni).
Sicché, il lavoratore decideva di impugnare il licenziamento dinnanzi al Tribunale, ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia del Tribunale, il datore di lavoro decideva di proporre appello, che veniva accolto da parte della Corte d’Appello.
A quel punto il lavoratore ricorreva per Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione di secondo grado.
Tuttavia, anche il ricorso in sede di legittimità veniva rigettato, siccome la Corte Suprema confermava l’orientamento della Corte di merito, secondo cui:
spetta al lavoratore dimostrare non solo la natura patologica delle assenze, ma anche il nesso causale tra la malattia e le mansioni lavorative svolte, così da configurare una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Solo in tal caso, le giornate di assenza non potrebbero essere computate nel comporto.
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella pronuncia qui in esame, ha precisato che la prova di tale circostanza non può essere fornita mediante una sentenza resa all’esito di un giudizio promosso esclusivamente nei confronti dell’INAIL, atteso che tale decisione non è opponibile al datore di lavoro rimasto estraneo a quel giudizio.
In conclusione, in forza di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza in esame ha enunciato il principio secondo cui, nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, è onere del dipendente dimostrare che le assenze per malattia siano dovute a una patologia di origine professionale imputabile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c., così da poterne escludere il computo.
Viceversa, in assenza di tale prova, il licenziamento resta legittimo.
Dott.ssa Agnese Fantini


Comporto, spetta al lavoratore provare la non computabilità di assenze per malattia professionale
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Sicché, il lavoratore decideva di impugnare il licenziamento dinnanzi al Tribunale, ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia del Tribunale, il datore di lavoro decideva di proporre appello, che veniva accolto da parte della Corte d’Appello.
A quel punto il lavoratore ricorreva per Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione di secondo grado.
Tuttavia, anche il ricorso in sede di legittimità veniva rigettato, siccome la Corte Suprema confermava l’orientamento della Corte di merito, secondo cui:
spetta al lavoratore dimostrare non solo la natura patologica delle assenze, ma anche il nesso causale tra la malattia e le mansioni lavorative svolte, così da configurare una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Solo in tal caso, le giornate di assenza non potrebbero essere computate nel comporto.
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella pronuncia qui in esame, ha precisato che la prova di tale circostanza non può essere fornita mediante una sentenza resa all’esito di un giudizio promosso esclusivamente nei confronti dell’INAIL, atteso che tale decisione non è opponibile al datore di lavoro rimasto estraneo a quel giudizio.
In conclusione, in forza di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza in esame ha enunciato il principio secondo cui, nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, è onere del dipendente dimostrare che le assenze per malattia siano dovute a una patologia di origine professionale imputabile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c., così da poterne escludere il computo.
Viceversa, in assenza di tale prova, il licenziamento resta legittimo.
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