Donazioni ai figli: sono tassabili?

giugno 29th, 2023|Diritto civile, Nicola Coscia|

L’art, 769 c.c. regola l’istituto della donazione, definendolo come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

La donazione può essere svolta a favore di enti, associazioni, ma spesso avviene tra soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare, come nel caso di un genitore che svolga tale atto di liberalità nei confronti dei figli.

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Inoltre, è bene precisare che, in ordine alla forma, l’art. 782 c.c. prevede che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità. Tuttavia, in via eccezionale, qualora la donazione sia di modico valore, questa non sarà sottoposta a tassazione e non richiederà la presenza di un notaio (rimane comunque necessario rendere giustificato il trasferimento del denaro). Non sussiste un parametro legale per definire il valore della donazione e determinare quindi se questa rientri nella categoria non tassabile, ma il riferimento è da farsi alle condizioni economiche del donante.

Ciò posto, qualora la donazione superi il modico valore, questa richiederà l’atto notarile e implicherà il pagamento dell’ imposta di donazione.

Nel dettaglio, l’imposta è calcolata sia sulla base del valore del bene (criterio oggettivo) che sul grado di parentela (criterio soggettivo).

L’imposta è dovuta, salvo franchigia, in misura fissa oppure proporzionale.

In linea teorica, con riguardo alle donazioni di beni culturali vincolati e ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, è dovuta un’imposta in misura fissa pari ad Euro 200,00.

Al di fuori di questi casi, l’imposta è dovuta in misura proporzionale.

A tal riguardo, si chiarisce che le imposte sono dovute in base a quello che, generalmente, è il valore venale in comune commercio del bene donato, al netto degli oneri gravanti sul donatario.

A ciò si aggiunga che, la determinazione in misura proporzionale della base imponibile deve essere attenuata dalle previsioni previste dall’art. 2 c. 48 D.L. 262/2006 e art. 57 D. Lgs. 346/1990, ovvero: la franchigia.

Pertanto, le donazioni ai figli scontano un’aliquota del 4% sul valore della donazione al netto della franchigia fino ad € 1.000.000,00.

Fino ad un milione di euro, dunque, non si paga l’imposta di donazione: ciò vale anche in caso di donazioni plurime nel tempo.

Nei casi di donazione indiretta che si riscontrano, ad esempio, allorquando i genitori dispongono bonifici ai figli con lo scopo esclusivo di permettergli l’acquisto di un immobile o pagano i debiti dei figli, non è dovuta l’imposta di donazione, ma si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA, per l’atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.

Dott. Nicola Coscia