Poteri del Ctu e nullità della perizia: i chiarimenti delle Sezioni Unite

marzo 10th, 2022|Diritto civile, Ilaria Campagna|

Con la recente sentenza del 1° febbraio 2022, n. 3086, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite torna ad occuparsi del tema relativo ai poteri esercitabili dal CTU.

Più nello specifico, le Sezioni Unite sanciscono il principio secondo cui “il consulente tecnico, nella sua veste di ausiliario, fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche al Giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuva questo nell’esercizio del suo ufficio e ne integra l’operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”.

La CTU opera nel campo della prova e spazia da mezzo di valutazione della prova (consulenza deducente ove il CTU deve valutare i fatti già accertati dal Giudice o quelli pacifici tra le parti) a mezzo di ricerca della prova (consulenza percipiente ove il CTU deve accertare delle situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono accertabili solo tramite cognizioni tecniche).

Vi è il divieto della consulenza meramente esplorativa, la CTU non può mai essere disposta per:

  • esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto afferma;
  • per supplire alla mancanza di allegazioni della parte;
  • per compiere un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.

Le Sezioni Unite affermano inoltre che nel caso in cui il consulente, nel corso delle proprie indagini, apprenda fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non dedotti dallaparte, il Giudice può porli a fondamento della propria decisione.

Il limite all’indagine del CTU riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionale alla dimostrazione dei fatti principali. Il CTU può estendere la propria attività anche a fatti pubblicamente consultabili benché non dedotti dalle parti.

Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite affrontano il tema della nulli della perizia, stabilendo che ricorre la nullità relativa nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni; nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda ed il principio dispositivo.

In conclusione, le SS.UU. affermano che in materia di CTU, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può:

  • accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio;
  • acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
  • acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.