I lavori di cablaggio della rete non necessitano di un'autorizzazione assembleare
L’Autorità per le Comunicazioni, nelle linee guida sulla connessione ad Internet nei condomini e, in particolare, sulla realizzazione della rete in fibra ottica, ricorda innanzitutto che, per poter raggiungere la terminazione nell’appartamento del cliente, può rendersi necessario il passaggio nella proprietà privata altrui di fili, cavi, tubature, elementi di rete o supporti.
Inoltre, quando non è già presente un impianto in fibra ottica nell’edificio che rispetti la normativa di settore, agli interventi fatti nelle aree esterne si aggiunge il bisogno di accesso alle parti comuni e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica.
Detto questo, l’AgCom raccomanda di evitare, se l’impianto esistente è a norma, la duplicazione inutile della rete in fibra ottica dell’immobile ed invita gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura già realizzata (impianto multiservizio).
Resta fermo in capo agli operatori – continua l’Autorità – «l’obbligo di mettere a disposizione l’infrastruttura, acquisita dal condominio o realizzata in proprio, agli altri operatori che ne facciano richiesta”. Non va dimenticato, inoltre, il principio secondo cui le opere vanno realizzate a regola d’arte e nel rispetto della normativa tecnica vigente, con ripristino di eventuali danni o manomissioni intervenuti nel corso dei lavori.
Come si diceva, per installare Internet in condominio e, in particolare, per la realizzazione della rete in fibra ottica, può rendersi necessario l’accesso alla proprietà privata e alle infrastrutture già esistenti, al fine di semplificare i lavori.
A tal proposito, l’AgCom ha stabilito che sia l’amministratore sia i condòmini stessi «sono tenuti a consentire e, per quanto possibile, a facilitare l’accesso dell’operatore all’interno della proprietà, ai locali tecnici e ad ogni parte comune dell’immobile per la realizzazione della cablatura in fibra ottica o per l’attivazione del servizio in fibra ottica a uno o più clienti».
Ciò significa, in altre parole, che per l’installazione nelle abitazioni di ciascun condomino, se si rende necessario far passare fili o tubature, nelle parti comuni dell’edificio, non è necessaria la convocazione dell’assemblea.
A meno che ci sia un preciso accordo tra le parti, l’operatore deve comunicare con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi, all’amministratore o al condominio interessato la data per il sopralluogo funzionale alla definizione delle modalità di cablaggio dell’immobile intero o, se l’attività richiede interventi sostanziali sull’edificio, del solo collegamento di uno o più clienti.
Amministratore e/o condomino hanno la facoltà di assistere al sopralluogo e di suggerire all’operatore delle soluzioni ragionevoli per la posa dei cavi, compreso l’uso delle infrastrutture di posa esistenti, al fine di semplificare i lavori. Per quanto riguarda la realizzazione vera e propria della rete in fibra ottica, al termine del sopralluogo viene redatto un verbale in cui si concorda la data di inizio e di conclusione dei lavori. Successivamente, l’operatore invia all’amministratore o al condominio il progetto e la documentazione tecnica in cui si attesta la conformità alla normativa in vigore.
CONCLUSIONI:
Se uno o più condòmini hanno l’esigenza di collegarsi ad una rete Internet in fibra ottica e i lavori comportano l’accesso alle parti comuni dell’edificio o ad impianti già esistenti, non serve convocare l’assemblea per chiederne l’autorizzazione.
Sarà necessario farlo, invece, nel caso in cui si opti per una soluzione diversa, vale a dire la realizzazione di una rete Internet condominiale alla quale ogni singolo proprietario si connette via Wi-Fi. Una scelta che, da una parte, può essere conveniente da un punto di vista economico, visto che ogni utente paga la propria quota nell’ambito di un unico abbonamento che l’operatore propone all’intero condominio. In questo caso, ovviamente, serve un punto di accesso in un locale da cui viene diffuso il segnale tramite cavi oppure attraverso dei ripetitori di wi-fi da collocare in ogni piano dello stabile.
I lavori di cablaggio della rete non necessitano di un'autorizzazione assembleare
L’Autorità per le Comunicazioni, nelle linee guida sulla connessione ad Internet nei condomini e, in particolare, sulla realizzazione della rete in fibra ottica, ricorda innanzitutto che, per poter raggiungere la terminazione nell’appartamento del cliente, può rendersi necessario il passaggio nella proprietà privata altrui di fili, cavi, tubature, elementi di rete o supporti.
Inoltre, quando non è già presente un impianto in fibra ottica nell’edificio che rispetti la normativa di settore, agli interventi fatti nelle aree esterne si aggiunge il bisogno di accesso alle parti comuni e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica.
Detto questo, l’AgCom raccomanda di evitare, se l’impianto esistente è a norma, la duplicazione inutile della rete in fibra ottica dell’immobile ed invita gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura già realizzata (impianto multiservizio).
Resta fermo in capo agli operatori – continua l’Autorità – «l’obbligo di mettere a disposizione l’infrastruttura, acquisita dal condominio o realizzata in proprio, agli altri operatori che ne facciano richiesta”. Non va dimenticato, inoltre, il principio secondo cui le opere vanno realizzate a regola d’arte e nel rispetto della normativa tecnica vigente, con ripristino di eventuali danni o manomissioni intervenuti nel corso dei lavori.
Come si diceva, per installare Internet in condominio e, in particolare, per la realizzazione della rete in fibra ottica, può rendersi necessario l’accesso alla proprietà privata e alle infrastrutture già esistenti, al fine di semplificare i lavori.
A tal proposito, l’AgCom ha stabilito che sia l’amministratore sia i condòmini stessi «sono tenuti a consentire e, per quanto possibile, a facilitare l’accesso dell’operatore all’interno della proprietà, ai locali tecnici e ad ogni parte comune dell’immobile per la realizzazione della cablatura in fibra ottica o per l’attivazione del servizio in fibra ottica a uno o più clienti».
Ciò significa, in altre parole, che per l’installazione nelle abitazioni di ciascun condomino, se si rende necessario far passare fili o tubature, nelle parti comuni dell’edificio, non è necessaria la convocazione dell’assemblea.
A meno che ci sia un preciso accordo tra le parti, l’operatore deve comunicare con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi, all’amministratore o al condominio interessato la data per il sopralluogo funzionale alla definizione delle modalità di cablaggio dell’immobile intero o, se l’attività richiede interventi sostanziali sull’edificio, del solo collegamento di uno o più clienti.
Amministratore e/o condomino hanno la facoltà di assistere al sopralluogo e di suggerire all’operatore delle soluzioni ragionevoli per la posa dei cavi, compreso l’uso delle infrastrutture di posa esistenti, al fine di semplificare i lavori. Per quanto riguarda la realizzazione vera e propria della rete in fibra ottica, al termine del sopralluogo viene redatto un verbale in cui si concorda la data di inizio e di conclusione dei lavori. Successivamente, l’operatore invia all’amministratore o al condominio il progetto e la documentazione tecnica in cui si attesta la conformità alla normativa in vigore.
CONCLUSIONI:
Se uno o più condòmini hanno l’esigenza di collegarsi ad una rete Internet in fibra ottica e i lavori comportano l’accesso alle parti comuni dell’edificio o ad impianti già esistenti, non serve convocare l’assemblea per chiederne l’autorizzazione.
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