Legge di Bilancio 2018: importanti novità per le società tra avvocati
Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) il legislatore ha voluto introdurre due ulteriori novità in materia di esercizio della professione forense in forma associata.
Difatti, il processo di riforma della materia era già cominciato con la Legge n. 124/2017, la quale, con l’inserimento del nuovo art. 4bis alla Legge n. 247/2012 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, aveva consentito per la prima volta l’esercizio della professione forense in forma societaria a società di persone, società di capitali, società cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale.
Tali società dovevano essere composte necessariamente per due terzi da avvocati iscritti all’albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni, pena lo scioglimento della società, e la maggioranza dei membri dell’organo di gestione doveva essere composto da soci avvocati, mentre i soci professionisti potevano rivestire la carica di amministratori.
La nuova Legge di Bilancio 2018, proseguendo il suddetto processo di riforma, ha previsto – con l’introduzione di due nuovi commi (6-bis e 6-ter) al sopracitato art. 4bis della L. n. 247/2012 – che le società tra avvocati di cui sopra siano obbligate ad inserire la denominazione “società tra avvocati” e che a quest’ultime sia imposta l’applicazione della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge sulla Previdenza sociale (n. 576/80).
In tal senso la Legge di Bilancio 2018 ha precisato che alle società tra avvocati dovrà applicarsi “la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riservato annualmente alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense”.
Da ultimo, la Cassa Nazionale di previdenze e assistenza sociale, con proprio regolamento dovrà provvedere a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili alle società tra avvocati per il mancato pagamento del sopramenzionato contributo integrativo.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Tali società dovevano essere composte necessariamente per due terzi da avvocati iscritti all’albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni, pena lo scioglimento della società, e la maggioranza dei membri dell’organo di gestione doveva essere composto da soci avvocati, mentre i soci professionisti potevano rivestire la carica di amministratori.
La nuova Legge di Bilancio 2018, proseguendo il suddetto processo di riforma, ha previsto – con l’introduzione di due nuovi commi (6-bis e 6-ter) al sopracitato art. 4bis della L. n. 247/2012 – che le società tra avvocati di cui sopra siano obbligate ad inserire la denominazione “società tra avvocati” e che a quest’ultime sia imposta l’applicazione della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge sulla Previdenza sociale (n. 576/80).
In tal senso la Legge di Bilancio 2018 ha precisato che alle società tra avvocati dovrà applicarsi “la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riservato annualmente alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense”.
Da ultimo, la Cassa Nazionale di previdenze e assistenza sociale, con proprio regolamento dovrà provvedere a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili alle società tra avvocati per il mancato pagamento del sopramenzionato contributo integrativo.
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