Assicurazioni: la denuncia del sinistro è soggetta a termine perentorio?
Con la sentenza n. 22415/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità civile nella circolazione stradale.
Nel caso de quo la Sez. VI della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un assicurato avverso la sentenza del giudice di secondo grado la quale, confermando quanto deciso dal giudice di prime cure, ha accolto l’eccezione proposta dalla compagnia assicuratrice relativa alla tardività con cui l’assicurato ha denunciato il sinistro.
Nello specifico il giudice di secondo grado ha ritenuto che la denuncia del sinistro fosse tardiva in quanto avvenuta oltre il termine previsto dall’art. 1913 c.c.
La succitata norma infatti stabilisce che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Contrastante è l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale “la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario”.
Alla luce di quanto esposto sopra la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse inapplicabile il termine perentorio di cui all’art. 1913 c.c. e pertanto, accogliendo il ricorso proposto dall’assicurato, ha cassato la sentenza.
Dott. Matteo Pavia

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La succitata norma infatti stabilisce che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Contrastante è l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale “la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario”.
Alla luce di quanto esposto sopra la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse inapplicabile il termine perentorio di cui all’art. 1913 c.c. e pertanto, accogliendo il ricorso proposto dall’assicurato, ha cassato la sentenza.
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