– Preliminare di compravendita.
Ove due soggetti siano interessati a concludere un contratto mediante il quale il primo si impegna a vendere un immobile al secondo che si obbliga ad acquistarlo, le parti devono sottoscrivere il cosiddetto Compromesso secondo la formula su indicata.
Non senza segnalare che:
– il compromesso può essere stipulato direttamente dalla parti senza l’intervento del notaio a meno che le parti intendano (è una facoltà, ma non un obbligo) trascriverlo presso il Registro Immobiliare Competente e, in tal caso, sarà obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
– il compromesso va registrato presso l’Agenzia delle Entrate, mentre è facoltativa (come già detto) la sua trascrizione presso il Registro Immobiliare Competente.