Ritardata riconsegna dell'immobile: al locatore l'onere di provare il maggior danno
Con sentenza n. 18499/2012 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al diritto del locatore di ottenere il risarcimento del danno per ritardata riconsegna dell’immobile successivamente alla scadenza del rapporto con il conduttore ed alla quantificazione dello stesso.
La Suprema Corte, nel richiamare principi già espressi in precedenti pronunce, ha precisato che “la responsabilità del conduttore ex art. 1591 c.c. per ritardata restituzione ha natura contrattuale e pertanto il locatore deve provare ex art. 1218 c.c. il danno subito” e di conseguenza, quanto al maggior danno, il locatore deve fornire “prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita o di altre analoghe situazioni vantaggiose”.
Al riguardo, la Suprema Corte da un lato ha confermato la necessità che “tale prova debba essere rigorosa sia nella sua sussistenza che nel suo concreto ammontare, per cui l’obbligo risarcitorio deve essere accertato in relazione a concrete condizioni e caratteristiche dell’immobile, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde far emergere una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore”, dall’altro ha riconosciuto che la richiesta del maggior danno da parte del locatore per mancata disponibilità del bene possa essere provata anche con presunzioni, con riguardo, ad esempio, ad elementi presuntivi quali l’ubicazione e la consistenza dell’immobile, l’importo del canone di affitto di mercato, la possibilità di fruire dell’immobile per uso personale, o di potere concludere un nuovo contratto con terzi a condizioni più vantaggiose.
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Al riguardo, la Suprema Corte da un lato ha confermato la necessità che “tale prova debba essere rigorosa sia nella sua sussistenza che nel suo concreto ammontare, per cui l’obbligo risarcitorio deve essere accertato in relazione a concrete condizioni e caratteristiche dell’immobile, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde far emergere una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore”, dall’altro ha riconosciuto che la richiesta del maggior danno da parte del locatore per mancata disponibilità del bene possa essere provata anche con presunzioni, con riguardo, ad esempio, ad elementi presuntivi quali l’ubicazione e la consistenza dell’immobile, l’importo del canone di affitto di mercato, la possibilità di fruire dell’immobile per uso personale, o di potere concludere un nuovo contratto con terzi a condizioni più vantaggiose.
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