Opere pubbliche. Individuazione dell’ente competente pe la valutazione dell’impatto ambientale (Via)

agosto 20th, 2012|Articoli, Diritto amministrativo|

Il Consiglio di Stato ha confermato tre sentenze del Tar Liguria che hanno rigettato i ricorsi contro l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, il potenziamento infrastrutturale di una tratta ferroviaria nonché l’approvazione del programma infrastrutture strategiche del comune stesso.

La complessa questione sottoposta ai giudici di Palazzo Spada ha portato alla riunione dei tra appelli per connessione sia soggettiva, trattandosi di cause tra le stesse parti, che di connessione oggettiva, essendo oggetto delle cause atti facenti parte di procedimenti amministrativi certamente connessi (piano urbanistico comunale  comportante vincolo preordinato all’esproprio, approvazione di progetto preliminare e poi definitivo ad opera del Cipe successiva variante comunale di procedimento).

Ulteriore circostanza esaminata era quella della individuazione, per un simile intervento strategico, dell’ente competente in materia di Via (valutazione di impatto ambientale) per la quale è stato espresso il seguente principio: “per stabilire, ai fini della individuazione dell’ente competente in materia di Via, se una determinata opera pubblica sia di rilevanza statale o regionale, occorre verificare se tale opera incida o meno su un perimetro circoscritto di territorio”. Quanto espresso è nuovo rispetto alla normativa precedente che invece faceva riferimento ad un criterio ontologico funzionale e non già strutturale per stabilire la competenza sulla Via.

Inoltre è stata posta l’attenzione all’evoluzione progettuale nelle varie fasi del procedimento affermando che: “tra i due elaborati di progettazione preliminare e definitiva è ragionevole che emerga una differenza nella parte in cui la progettazione definitiva raccoglie i suggerimenti emersi nel corso della conferenza di servizi”. Secondo i giudici si tratta infatti di una integrazione “fisiologica” che è sempre ammessa dalla normativa di riferimento e dalle fasi procedimentali e non avrebbe quindi avuto senso la previsione di distinti momenti e livelli progettuali. Tanto è vero che l’opera pubblica approvata con progetto preliminare deve comunque nuovamente esser sottoposta a nuova valutazione di impatto ambientale se, in sede  di approvazione del progetto definitivo, vi sia stata una sensibile variazione rispetto alla valutazione effettuata al momento del progetto preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente.

Commento sentenza Consiglio di Stato N. 4072/2011

 

Studio Scicchitano